COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 49. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING BASELICE – GARA SPORTING BASELICE I SPORTING PIETRELCINA DEL 23.11.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 49. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING BASELICE – GARA SPORTING BASELICE I SPORTING PIETRELCINA DEL 23.11.2014 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11.12.2014, pagg. 1039/1040), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato in prima istanza dalla medesima società Sporting Baselice. L’appello deve essere dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, e del’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l’atto d’impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato, sia a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, sia alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. L’innanzi sottolineata inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sporting Baselice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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