COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 53. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMI TEVEROLA 1997 – GARA TEVEROLA 1997 I SAN MARCO EVANGELISTA DEL 31.01.2015 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
53. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMI TEVEROLA 1997 – GARA TEVEROLA 1997 I SAN MARCO EVANGELISTA DEL 31.01.2015 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami presentati con due distinti atti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 5.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica, per tre gare, al calciatore Loreto Valerio, perché, “a fine gara, ingiuriava reiteratamente l’arbitro”; la squalifica fino al 30.05.2015 all’allenatore, sig. Di Napoli Gennaro, perché “ingiuriava reiteratamente l’arbitro”. Preliminarmente, questo Collegio ritiene di dover riunire, come favor iuris per la società reclamante, i due reclami proposti, in quanto le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono riferite alla stessa gara. Ebbene, questa Corte ritiene che il calciatore Loreto Valerio, identificato dall’arbitro sena alcuna incertezza, come si evince dal referto arbitrale, abbia assunto un atteggiamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. D’altra parte, nessun elemento è emerso dal reclamo proposto, idoneo a confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza, è considerato fonte privilegiata di prova, Deve, pertanto, ritenersi congrua la sanzione inflitta dal Giudice di Primo Grado, a carico del medesimo calciatore. Per quel che riguarda l’allenatore, questo Collegio giudica che la commisurazione della sanzione sia stata eccessiva, tenuto conto anche delle indicazioni non specifiche del referto di gara, pur nella doverosa precisazione che su un allenatore gravi l’obbligo di un comportamento positivo, rientrando tra i suoi compiti anche quello formativo/educativo per i propri calciatori. Tanto premesso, ritiene di doverla ridurre al 30.04.2015. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Teverola 1997, di ridurre al 30.04.2015 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Gennaro Di Napoli; di confermare nel resto; nulla dispone in merito alla tassa reclamo, non versata.
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