COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 171 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BUONFIGLIO MICHELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ ECLANESE 1932 CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ECLANESE 1932 CALCIO (ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 171 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. BUONFIGLIO MICHELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ ECLANESE 1932 CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ECLANESE 1932 CALCIO (ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione del 16 ottobre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 15 luglio 2014, prot. 300/489, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (10.11.2014) sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Buonfiglio Michele, con l’assistenza dei legali. Il Rappresentante della Procura Federale, ha preso, inoltre, atto dell’assenza della società deferita, benché ritualmente convocata (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente notificata), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione della squalifica, per mesi dodici, a carico del calciatore, sig. Buonfiglio Michele, per essersi reso responsabile, nella stagione sportiva 2013/2014, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella qualità di “tifoso”, a seguito della società Nocerina, ai tafferugli verificatisi in occasione della gara Nocerina / Perugia, del 30.08.2013, valida per il Campionato di Lega Pro, Prima Divisione; b) euro 1.500.00 di ammenda, a carico della società Eclanese 1932 Calcio, per responsabilità oggettiva. Nel merito questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questo Collegio, valutate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, preso atto della memoria difensiva relativa al calciatore Buonfiglio Michele, tenuto conto della particolare complessità della vicenda medesima, ha giudicato di quantificarle come di seguito specificato: la squalifica fino al 31.08.2015 a carico del calciatore Buonfiglio Michele; la sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico della società Eclanese 1932 Calcio, per responsabilità oggettiva, in ragione del tesseramento a suo favore del calciatore medesimo. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Buonfiglio Michele la squalifica fino al 31.08.2015; a carico della società Eclanese 1932 Calcio, l’ammenda di euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it