COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 54. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SIBILLA SOCCER SRL – GARA CALCIO CAMPANIA / SIBILLA SOCCER SRL DEL 20.12.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 54. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SIBILLA SOCCER SRL – GARA CALCIO CAMPANIA / SIBILLA SOCCER SRL DEL 20.12.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita – il 19.01.2015 – la reclamante, con l’assistenza del difensore legale, atteso che essa aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentita anche la società Calcio Campania, nella riunione del 2.02.2015, per ulteriori chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 67 del 9.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 12.01.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Sibilla Soccer ha proposto ricorso avverso la citata decisione. Dalla puntuale istruttoria esperita, letta la documentazione allegata dalla società Calcio Campania al proprio reclamo di prima istanza, approfonditi gli atti ufficiali di gara, inclusi quelli dei Commissari di Campo; preso atto de supplemento di rapporto del direttore di gara, dal quale si rileva, tra l’altro, che “la gara in oggetto non si è disputata poiché non è stato possibile accedere all’impianto sportivo… Alle ore 13… i dirigenti della società Calcio Campania si mettevano in contatto con diversi responsabili del Comune, per chiedere come mai l’impianto fosse ancora chiuso. Dall’ufficio preposto rispondevano che la domanda presentata in data 19.12.2014, con annesso versamento per chiedere il fitto del campo, non era stata firmata dal Sindaco e, quindi, non essendovi l’autorizzazione, l’impianto doveva restare chiuso. A nulla sono valsi i tentativi del Presidente e dei dirigenti del Calcio Campania, che si sono prima recati di persona a casa del Sindaco e poi hanno provato ad ottenere l’autorizzazione… Nel frattempo il Presidente ed i dirigenti del Calcio Campania… tentavano di contattare altri responsabili del Comune, con la speranza di reperire l’autorizzazione per aprire l’impianto. Decorsi i 45’ previsti dal Regolamento, consegnavamo ai dirigenti i rispettivi documenti, con le rispettive copie delle distinte. Alle 15.30 lasciavamo la zona antistante l’impianto sportivo”. La vicenda si connota di aspetti invero peculiari: in particolare, emerge che, come evidenziato dalla società Sibilla Soccer, la comunicazione del Comune di Volla è priva di data e di timbro di accettazione e l’ordinanza del Comune, con la quale sarebbe stato autorizzato l’utilizzo del campo per il giorno 20.12.2014, data di disputa della gara in esame, è priva di numero di protocollo e di firma del Sindaco. Da parte sua, la società Calcio Campania, con proprio atto, nel comunicare di non aver ricevuto copia del ricorso della società Sibilla Soccer (che, viceversa, è risultato regolarmente recapitato il 19.01.2015, all’indirizzo specificato dalla medesima società Calcio Campania nel modello di censimento per l’anno sportivo in corso), ha specificato che “ulteriori documenti sono sottoposti al sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria”. Sulla base delle esposte considerazioni, questo Collegio dispone che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale, al fine dell’accertamento in ordine alla sussistenza ed alla regolarità della preventiva autorizzazione, a favore della società Calcio Campania, da parte del Comune di Volla, alla disputa della gara in esame. Sospende ogni decisione all’esito degli accertamenti innanzi specificati. P.Q.M. DELIBERA di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; di sospendere ogni decisione, in attesa dei richiesti accertamenti; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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