COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 55. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO VALLE CAUDINA – GARA SOLOFRA / SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 31.01.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 55. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO VALLE CAUDINA – GARA SOLOFRA / SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 31.01.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 5.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per sette gare, a carico del calciatore, sig. Mauriello Clemente, “per aver spintonato un avversario facendolo cadere; successivamente, mentre lo stesso era a terra, lo colpiva con calci. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco, e prima di rientrare negli spogliatoi, scagliava il pallone contro la panchina avversaria, senza colpire nessuno degli occupanti (rapporto arbitro e C.C.)”. La tesi difensiva della società reclamante deve trovare parziale accoglimento. Invero, nell’odierna riunione, la reclamante, così come già sostenuto nel ricorso, ha ribadito che il calciatore Mauriello Clemente, a seguito di un fallo di gioco da lui commesso e sanzionato dal direttore di gara, è stato circondato da più calciatori avversari; a questo punto ha spintonato a sua volta un avversario, il quale è caduto a terra, senza però che il calciatore Mauriello lo prendesse a calci, e senza violenza alcuna. La reclamante afferma anche che il Mauriello scagliava sì il pallone contro la panchina avversaria, ma senza colpire alcuno e soltanto per stizza. A sostegno del ricorso e della sua ricostruzione dei fatti, la reclamante ha allegato una probante documentazione, dalla quale si rileva che la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante sia corretta. In particolare, si evince che il Mauriello non ha scalciato, né schiaffeggiato, alcun avversario, ma lo ha spintonato, mettendogli le mani al volto, facendolo cadere a terra e calciando poi il pallone contro la panchina avversaria, come ammesso dalla stessa reclamante. Pertanto, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, deve ritenersi sanzione congrua la squalifica per cinque gare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Martino Valle Caudina, di ridurre a cinque gare la squalifica a carico del calciatore Mauriello Clemente; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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