F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL PRESIDENTE F.I.G.C. AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DAL 14.9.2019 AL 14.3.2018 INFLITTA AL SIG. PILLONI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANLURI CALCIO/TORTOLI CALCIO 1953 DEL 14.9.2014 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello a livello Territoriale presso C.R. Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL PRESIDENTE F.I.G.C. AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DAL 14.9.2019 AL 14.3.2018 INFLITTA AL SIG. PILLONI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANLURI CALCIO/TORTOLI CALCIO 1953 DEL 14.9.2014 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello a livello Territoriale presso C.R. Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014) Il Presidente Federale, ex art. 37 comma 1 lett. c C.G.S., ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna della LND , pubblicata sul Com. Uff. n, 20 del 9.10.2014 con la quale è stata ridotta a 3 anni e mezzo la sanzione della inibizione di 5 anni comminata al sig. Paolo Pilloni, Presidente della A.S.D. Sanluri Calcio. Il ricorrente ha rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione del 18.9.2014 pubblicata sul Com. Uff. n. 15 di pari data, comminava al sig. Pilloni la sanzione dell’inibizione di 5 anni. È emerso infatti dagli atti ufficiali di gara che il sig. Pilloni ingiuriava l’arbitro al termine del primo tempo e, a seguito del provvedimento assunto dallo stesso di allontanamento dal campo, lo seguiva nello spogliatoio dove lo colpiva con un pugno allo zigomo facendogli sbattere la testa contro il muro. Inoltre il Pilloni, mentre l’arbitro era a terra, lo colpiva con dei calci nella zona addominale e alla gamba destra. Tant’è che la partita veniva sospesa definitivamente in quanto l’arbitro non era più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la direzione della gara. Dunque il ricorrente ha rilevato che tale sanzione appariva congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso. Invero contro tale decisione il Pilloni aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e la stessa lo aveva accolto rilevando che i comportamenti addebitati al Pilloni si erano verificati all’interno dello spogliatoio e non nel recinto di gioco e che lo stesso non aveva commesso altre infrazioni ed aveva pubblicamente presentato le sue scuse. Da ciò la Corte in parziale riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, aveva ridotto la sanzione dell’inibizione a 3 anni e mezzo. Il Presidente Federale “ tenuto conto della inaudita violenza dei comportamenti posti in essere dal sig. Pilloni nei confronti del direttore di gara” ha affermato che “ la pronuncia della Corte Sportiva di Appello” appare inadeguata”. La Corte Federale d’Appello accoglie il ricorso rideterminando la sanzione in cinque anni, ritenendo fondato lo stesso e del tutto condivisibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in quanto il comportamento tenuto dal Pilloni è risultato essere tale da meritare il massimo della sanzione prevista dal C.G.S.. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente F.I.G.C. annulla la decisione impugnata infliggendo al sig. Pilloni Paolo la sanzione dell’inibizione per anni 5.
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