• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)
2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCIUTI LORENZO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)
2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCIUTI LORENZO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 23 del 21.9.2014, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del: 1) sig. Riccardo Gagliolo, calciatore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. (di seguito anche Carpi), la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara con ammonizione “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per aver, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una gomitata volontaria e violenta un avversario al volto”; 2) sig. Lorenzo Pasciuti, calciatore tesserato del Carpi, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara con ammenda di € 1.000,00 con la seguente motivazione “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Carpi, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impingono le sanzioni inflitte, di cui, comunque, la suddetta società lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione delle sanzioni in argomento. Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che entrambi gli episodi attratti nel fuoco della contestazione sono maturati nel corso della medesima partita Carpi/Trapani, disputata il 19.9.2014 e valevole per il Campionato di Serie B. Ciò nondimeno, al di là del medesimo contesto ambientale di riferimento, le condotte qui in rilievo non evidenziano profili di interdipendenza e, pertanto, verranno di seguito esaminate separatamente. 2 Orbene, muovendo dalla disamina della posizione di Riccardo Gagliolo, mette conto evidenziare, anzitutto, che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che “al 17’ del II T il n°6 del Carpi, Gagliolo Riccardo,…colpiva con una gomitata volontaria e violenta il volto di un avversario che stava per giocare il pallone di testa, facendolo cadere a terra. Espulso usciva in silenzio. Nessuna conseguenza per l’avversario”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell’atto di reclamo secondo cui il colpo inferto all’avversario sarebbe, invece, da imputare a movimenti scomposti del braccio durante un normale contrasto di gioco. Non hanno, dunque, pregio le osservazioni difensive incentrate sulla pretesa involontarietà del gesto: in disparte la già evidenziata fidefacienza del rapporto arbitrale circa l’intenzionalità e l’attitudine lesiva del gesto, le argomentazioni della reclamante non appaiono, comunque, supportate da concludenti elementi di riscontro, non potendo evidentemente ritenersi tali – ed indipendentemente dai profili di ammissibilità connessi alla loro natura di fotogrammi estratti da riprese filmate – le foto prodotte in atti siccome inidonee ad offrire una visione nitida e completa della dinamica dei fatti. D’altro canto, deve soggiungersi che la circostanza dell’esecuzione del comportamento in addebito durante una fase di gioco non può di certo essere invocata – con la pretesa automaticità – ai fini della invocata derubricazione dell’imputazione. Anche in siffatte evenienze resta, infatti, apprezzabile nel suo evidente disvalore giuridico ogni forma di condotta violenta, quale oggettivamente è una gomitata. Sotto diverso profilo, deve poi rilevarsi che alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in addebito, rilevandosi dirimente l'intrinseca attitudine del comportamento sopra descritto a cagionare all'avversario lesioni personali. Non hanno, dunque, pregio le ulteriori osservazioni difensive incentrate sull’assenza di conseguenze lesive, in concreto non verificatesi. Ed, invero, la mancanza di postumi a carico dell’avversario – finanche rovinato a terra a seguito ed in conseguenza del violento contatto – è dipesa da circostanze del tutto fortuite che non fanno, di certo, venir meno l’intrinseca potenzialità lesiva della condotta accertata. Allo stesso modo assume una valenza neutra ai fini in questione la circostanza che il Gagliolo, una volta espulso, sia uscito in silenzio dal campo. Ed, invero, tale comportamento – lungi dal costituire indice sicuro di commendevole sportività, suscettiva di positivo apprezzamento in sede di determinazione della pena - non può che reputarsi del tutto ordinario non rientrando di certo tra le possibilità alternative lecite a disposizione del calciatore espulso contestare l’arbitro ovvero, comunque, opporsi alla sanzione. Il comportamento tenuto dal calciatore appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la sanzione disposta dal Giudice Sportivo Nazionale. Quanto alla posizione del calciatore Lorenzo Pasciuti giova rammentare che il predetto calciatore, capitano della squadra del Carpi, espulso al 47’ del II tempo per doppia ammonizione (di qui la squalifica per una giornata di gara), “si levava la fascia di capitano gettandola a terra” e rivolto all’arbitro gli diceva “sei venuto per rovinare tutto e ci sei riuscito, coglione”. Inoltre, e sempre in base al referto dell’arbitro emerge che “dalla panchina un occupante gli porgeva una bottiglietta d’acqua piena che il Pasciuti scaraventava con violenza per terra a circa 15/20 mt. Infine giunto al tunnel degli spogliatoi lo colpiva violentemente con tre calci, sempre in segno di protesta”. Anche rispetto al suddetto episodio si rivela dirimente la peculiare valenza rappresentativa assegnata dall’ordinamento endofederale al rapporto dell’arbitro, assistito come già sopra evidenziato da fede privilegiata. Del pari, non può dubitarsi della natura ingiuriosa dell’espressione in contestazione, fatta palese dai suoi stessi contenuti chiaramente idonei ad offendere l'onore ed il decoro del direttore di gara. 3 Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione del particolare disvalore che si riconnette alle particolari modalità esecutive della condotta in addebito, contraddistinte da un’insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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