F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRER JOAO VITOR SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRER JOAO VITOR SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014) La società sportiva F.C. Rieti ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014 che ha inflitto la sanzione 4 della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore della predetta società Carrer Joao Vitor in seguito alla gara Vivi Altotevere Sansepolcro/Rieti del 21.9.2014. La sanzione veniva inflitta perché il calciatore “dopo un contrasto di gioco, colpita un calciatore avversario con una manata al volto provocandogli un’evidente epistassi”, seppur la dinamica dei fatti e l’evento sono puntualmente confermati dal rapporto del direttore di gara, nondimeno la indicazione recata nel predetto rapporto in merito al fatto che “il calciatore colpito riusciva comunque a riprendere parte al gioco dopo pochi minuti”, consente di accogliere parzialmente le doglianze dedotte con il ricorso, limitando la sanzione alla sola pena edittale e quindi ritenendola congrua, a differenza di quanto sancito nella decisione del Giudice Sportivo qui gravata, nella misura minima della squalifica per 3 giornate effettive di gara, non evincendosi nel ridetto rapporto elementi utili ai fini dell’applicazione di aggravanti. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti riduce la sanzione a giornate 3 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it