F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIONISI MATTEO SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/LEGNAGO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIONISI MATTEO SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/LEGNAGO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014) Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al tesserato Dionisi Matteo la squalifica per 3 gare effettive “per avere calpestato volontariamente la schiena di un calciatore avversario riverso a terra a seguito di un contrasto di gioco”, e ciò durante la gara tra Biancoscudati Padova e Legnago del 7.12.2014. Avverso la decisone, proponeva rituale reclamo la società Biancoscudati Padova, contestando lo svolgimento dei fatti così come ravvisato dall’arbitro. Ritiene la difesa che il fallo di che trattasi è stato erroneamente qualificato come espressione di condotta violenta, cui poi è seguita la squalifica per 3 giornate effettive di gara ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Occorre considerare la dinamica dell’azione di gioco quale desumibile dai fotogrammi che si depositano unitamente al ricorso. Invero, nel corso di un’azione d’attacco del Legnago, mentre la palla è in procinto di sopraggiungere a un calciatore della squadra ospite, che si trova spalle alla porta, il Dionisi Matteo si impegna in un’azione di anticipo, correndo quindi incontro alla sfera e dietro al calciatore avversario. E’ in questo frangente che si verifica il “regolare contrasto” di gioco di cui il Direttore di gara riferisce nel referto. A ben guardare, non si può ravvisare una condotta violenta in quanto, nel frangente, il calciatore patavino ha finito per appoggiare il piede sulla schiena dell’avversario, terminando a terra a seguito del predetto contrasto. In conclusione si chiede alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, previa riqualificazione giuridica dei fatti: in via istruttoria chiedere chiarimenti all’arbitro sull’episodio sanzionato; nel merito, in principalità, ridurre il periodo di squalifica a 1 giornata di gara, accompagnando la stessa dall’ammonizione con diffida; in via subordinata, ridurre il periodo di squalifica a 2 giornate di gara. Il reclamo non appare fondato e va respinto. Il rapporto dell’arbitro che da piena prova delle condotte in esso enunciate, quando specialmente sono univoche e significative nel loro svolgimento, così segnala l’accaduto: “Dionisi Matteo a seguito di un regolare contrasto, calpestava volontariamente la schiena di un avversario a terra con il pallone non a distanza di gioco”. 2 Le foto prodotte, a parte la non univocità delle stesse con riferimento alla dinamica, non rientrano nel paradigma dell’art. 35 C.G.S.. La condotta del Dionisi, così come riferita nel rapporto, non può non definirsi violenta ed è stata sanzionata con il minimo previsto dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Il Giudice Sportivo ha tenuto conto della natura e della gravità del fatto, che non merita attenuanti (art. 16 C.G.S.). Va, considerato, infine, che la sanzione è stata irrogata nel minimo edittale. E’ appena il caso di ricordare che “il principio di non violenza” è sancito per i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo anche dall’art. 5 del Codice di Ordinamento Sportivo del C.O.N.I.. Di conseguenza il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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