F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, CON REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL COM. UFF. N. 104 DEL 14.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S., INFLITTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 21.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, CON REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL COM. UFF. N. 104 DEL 14.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S., INFLITTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 21.10.2014) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Hellas Verona/Milan, disputato in data 19.10.2014 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione irrogata con Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014, infliggeva alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 50.000,00 e la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, per aver circa 3.000 suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, indirizzato, al 30’ ed al 41’ del primo tempo, al calciatore Muntari, ogniqualvolta quest’ultimo entrava in possesso del pallone, cori espressione di discriminazione razziale, distintamente percepiti in altri settori dello stadio. Avverso tale decisione, proponeva ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale sosteneva (i) che il requisito della “percettibilità” dei cori sanzionati non potrebbe considerarsi soddisfatto, in quanto i collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui i predetti cori sarebbero stati intonati, non si sarebbero collocati correttamente in tutte le aree del campo (ii) che i collaboratori della Procura Federale non avrebbero segnalato alle Forze dell’Ordine i comportamenti di natura discriminatoria oggetto dei rispettivi referti, così come previsto dal Protocollo; (iii) che tali cori non sarebbero stati percepiti da nessun giornalista – così come risulterebbe dalla rassegna stampa successiva alla gara in questione – né dallo stesso Sig. Muntari, che, infatti, nulla ha riferito in proposito. Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 24.10.2014, era presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso, precisando come i cori in questione non sarebbero stati affatto percepiti all’interno dello stadio e che l’evento oggetto del presente procedimento avrebbe dovuto essere valutato verificando la sussistenza degli elementi ampiamente descritti dalla giurisprudenza. L’Avv. Fanini aggiungeva, altresì, che le perizie tecniche di parte dimostrerebbero l’impossibilità di non percepire cori intonati da 3.000 spettatori e che le dichiarazioni delle Forze dell’Ordine confermerebbero che l’episodio non sarebbe stato segnalato dai collaboratori della Procura Federale. 2 La Corte, esaminati gli atti, richiedeva un supplemento di indagini alla Procura Federale ed in particolare di verificare l’effettiva portata, dimensione e percepibilità dei cori razziali intonati dai sostenitori dell’Hellas Verona, nonché di accertare il collocamento dei collaboratori della Procura Federale che avevano refertato, richiedendo, altresì, l’acquisizione di ogni ulteriore elemento utile anche dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine preposti alla tutela dell’Ordine Pubblico. La relazione della Procura Federale, depositata in data 22.12.2014, relativa agli accertamenti dalla stessa eseguiti sui cori oggetto del presente procedimento e comprensiva dei relativi allegati, evidenziava come i tre rappresentanti della Procura Federale delegati per il controllo della gara in questione non avessero dubbi circa l’effettuazione dei cori percepiti, e regolarmente riportati nel relativo rapporto, precisando che la stima circa la consistenza dei cori stessi era avvenuta in modo empirico sulla base del livello di udibilità della percezione. In merito al posizionamento, le verifiche condotte dalla Procura Federale avevano evidenziato come “il rappresentante n. 1 si trovava nelle adiacenze della Curva Sud, mentre il n.2 ed il n. 3 all’altezza del centro campo, agendo quest’ultimo in modo dinamico”. Tale circostanza risultava dalle relazioni dei singoli rappresentanti: in particolare, (i) il dott. Massimo Caravetta affermava che “in due occasioni, essendo la mia posizione dinamica nello svolgimento del controllo gara, quando mi dirigevo verso il centro del campo di gioco, nelle adiacenze del tunnel di uscita dagli spogliatoi, ovvero al 30’ ed al 41’ minuto del primo tempo, ho avuto modo di udire le urla “UH UH UH”, ripetute, provenienti dalla curva Sud … nel mentre il giocatore del Milan i Sig. Muntari entrava in possesso della palla”; (ii) il dott. Stefano Rossi dichiarava che “sin dall’inizio dell’incontro e per tutta la durata della gara ero posizionato accanto alla Curva Sud”; (iii) il dott. Tullio Cristaudo attestava di essersi “posizionato a bordo campo al centro fra le due panchine del Milan e dell’Hellas Verona ed i miei spostamenti sono sempre stati nell’ordine di 5/10 metri sempre fra le due panchine”. Nell’ambito delle verifiche richieste da questa Corte Sportiva di Appello, la Procura Federale ascoltava il Sig. Muntari, destinatario dei cori oggetto del presente procedimento, ed il Sig. Eissien, chiedendo agli stessi se avessero percepito i predetti cori. Mentre il Sig. Eissien dichiarava di non aver udito alcun coro, il Sig. Muntari affermava che, al momento di abbandonare il campo, “ho notato un gruppo di tifosi del Verona che mi facevano con le mani il gesto della scimmia, grattandosi le ascelle”. Infine, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, interpellato dalla Procura Federale, evidenziava come la Questura di Verona, nella comunicazione di fine gara, aveva “segnalato esclusivamente l’accensione di alcuni fumogeni da parte di entrambe le tifoserie, nonché alcune criticità, all’esterno dello stadio, connesse alle intemperanze di alcuni tifosi”. A seguito del deposito di tali atti, la Hellas Verona F.C. S.p.A. presentava le proprie osservazioni, ribadendo quanto rilevato nel proprio ricorso ed evidenziando come due dei collaboratori della Procura Federale – che avevano refertato i predetti cori nelle proprie relazioni - erano collocati a centrocampo, mentre il terzo si trovava presso il settore denominato “Curva Sud” dello stadio, determinandosi dunque l’impossibilità di accertare l’effettiva percettibilità del coro stesso anche in prossimità del settore ospiti (“Curva Nord”). Alla nuova riunione di questa Corte Sportiva di Appello, tenutasi in data 6.2.2015, per la Società è presente l’Avv. Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso e nelle predette memorie aggiuntive, depositando, altresì, la relazione della Procura Federale ed i relativi allegati. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, in effetti, non sia possibile ritenere integrati i requisiti minimi previsti dalla normativa per considerare condotte del genere, comunque riprovevoli, degne di sanzione punitiva. Non risulta, infatti, accertato che i cori discriminatori di matrice razziale intonati dai tifosi della Hellas Verona F.C. S.p.A. siano stati effettivamente percepiti in tutta o comunque nella preponderante area dello stadio. La sfera percettiva dei collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui gli stessi hanno ascoltato, e refertato, i predetti cori, non copriva, infatti, una parte significativa dell’impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara, atteso il loro collocamento all’interno del campo risultante dalle relative relazioni. Ne consegue, pertanto, l’insussistenza del requisito della “percettibilità” dei cori oggetto del presente procedimento, necessario ai fini dell’irrogazione della sanzione. A ciò si aggiunga che tali cori sembrano non essere stati uditi dagli addetti della stampa, né dai rappresentanti 3 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, né dallo stesso calciatore Sig. Muntari, destinatario del medesimo coro oggetto del presente procedimento. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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