F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. DRAGO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO SIG. DRAGO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, ha punito con la squalifica per 1 giornata l'allenatore della società Crotone, Drago Massimo, reo di avere, in occasione della gara Crotone/Catania, disputata il 16.2.2015, '’contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose''. Tale pronuncia è stata impugnata con procedura di urgenza davanti a questa Corte dalla società di appartenenza del tesserato perseguito che ne contesta la correttezza sostenendo che destinatari delle critiche e degli epiteti risultanti dai documenti ufficiali sarebbero stati non l'arbitro ed uno dei suoi assistenti, bensì alcuni calciatori allenati dal Drago le cui condotte di gioco avevano consentito all'avversario di raggiungere, all'ultimo minuto, il pareggio, ha chiesto, pertanto, l'annullamento della squalifica o la sua commutazione in sanzione pecuniaria. L'appello è privo di fondatezza e va respinto. Come si evince chiaramente dalla relazione, in atti, di uno dei due assistenti arbitrali, la protesta posta in essere dall'allenatore in maniera vistosa e con l'uso di una terminologia non solo irriguardosa (''dove c…. guardate'' ''vergognatevi'') ma anche manifestamente offensiva ( 'incompetenti'') era chiaramente diretta, come può facilmente evincersi anche dallo specifico significato dei termini usati, a contestare la direzione arbitrale, per cui la differente versione proposta nei motivi si rivela, qual'è, maldestro tentativo difensivo. Ugualmente da respingere appare la doglianza che investe, con richiami giurisprudenziali non sempre conferenti, la scelta sanzionatoria privilegiata in primo grado, scelta errata per difetto perchè immotivatamente quantificata al di sotto del minimo edittale. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Drago Massimo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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