F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/AUGUSTA 1986 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/AUGUSTA 1986 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla A.S.D. Augusta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 «perché propri sostenitori in campo avverso per tutta la durata dell’incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie. Perché il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanato nel corso dell’incontro dagli spalti per la parte residuale dello stesso ingiuriava il direttore di gara». Le suddette sanzioni sono conseguenza dei fatti di cui alla gara del 31 gennaio 2015 disputatasi tra Odissea 2000 Rossano C5 ed A.S.D. Augusta, valida per il campionato nazionale di serie A2 Calcio a 5. Nel suo rapporto, chiaro e dettagliato, il direttore di gara riferisce di aver allontanato il dirigente dell’Augusta, sig. Tringali Andrea, «per reiterate proteste ad una mia decisione», evidenziando, altresì, che «una volta lasciato il terreno di gioco si posizionava sugli spalti dietro la panchina della sua squadra ed iniziava ad offendermi con frasi ingiuriose e pronunciando frasi minacciose». Quanto al comportamento del pubblico il direttore di gara ha segnalato che «durante tutto il secondo tempo dei sostenitori della società Augusta (indossavano la tuta con il logo dell’Augusta), ingiuriavano ripetutamente la coppia arbitrale con frasi ingiuriose ed irriguardose» Da qui il provvedimento del Giudice Sportivo prima ricordato. Avverso siffatta decisione propone ricorso la A.S.D. Augusta, deducendo che il fatto che né il secondo arbitro, né il cronometrista nulla hanno segnalato «in merito a fatti anomali durante la gara come menzionato dal 1° arbitro», «lascia intendere che il direttore di gara … abbia voluto indurre il 3 giudice sportivo ad emettere un severo giudizio, perché il Tringali probabilmente avrà manifestato disappunto per una decisione». Nel ricorso si evidenzia che non vi erano sostenitori al seguito della A.S.D. Augusta e si mette, comunque, in dubbio che l’arbitro abbia potuto scorgere «in tribuna dei presunti sostenitori, riconoscendo il logo della squadra (il logo dell’A.S.D. Augusta 1986 misura 6 cm x 4 cm)», anche considerato, prosegue la società reclamante, che «grazie alle misure di sicurezza il pubblico e le tribune sono abbastanza distanti dal terreno di giuoco». Ritiene, infine, eccessiva la sanzione dell’ammenda, atteso che già al dirigente Tringali è stata inflitta la squalifica per 21 giorni, sanzione, questa, ritenuta dalla reclamante «già di per sé pesante». Conclude, quindi, la A.S.D. Augusta chiedendo alla Corte adìta di annullare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 o, in subordine, la sua riduzione e, in via istruttoria, «di ammettere agli atti memoria difensiva del presidente Andrea Tringali dell’A.S.D. Augusta 1986 e nota della società Odiessea 2000 che dichiara il comportamento leale del sig. Tringali e la non presenza di sostenitori dell’ASD Augusta 1986». Così riassunti i fatti e le richieste della società A.S.D. Augusta, questa Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. La società reclamante contesta la presenza di propri sostenitori, così come contesta il difetto di correttezza del presidente della società. Tuttavia, la tesi difensiva meramente negatoria della società interessata, pur laddove assecondata dalla società Odissea 2000, non è idonea a superare la segnalazione del direttore di gara, peraltro precisa e dettagliata e, dunque, tale da non poter lasciare adito a dubbio alcuno. Non merita accoglimento neppure la domanda subordinata di riduzione dell’ammenda, atteso che la misura della stessa predetta sanzione individuata dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti di cui trattasi, specie considerato che il dirigente allontanato che ha rivolto al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose è lo stesso presidente della società. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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