F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDASSARI GABRIELE SEGUITO GARA BENEVENTO/LUPA ROMA DEL 9.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDASSARI GABRIELE SEGUITO GARA BENEVENTO/LUPA ROMA DEL 9.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015), in relazione alla gara del Campionato Lega Pro Girone C, Benevento/Lupa Roma svoltasi il 9.2.2015, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti dell’allenatore in seconda del Benevento Baldassarre Gabriele, per “condotta scorretta verso un calciatore della squadra avversaria e per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda)”. Nel reclamo presentato, la Benevento Calcio S.p.A. lamenta l’eccessiva gravosità e severità della sanzione, atteso che le espressioni usate nella fattispecie, peraltro in un unico contesto temporale ed eziologico, sarebbero meramente irriguardose (e cioè semplici manifestazioni di protesta) e non già ingiuriose e/o offensive e chiede conclusivamente, tenuto conto di vari precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia federale, la riduzione della squalifica da tre a due giornate di gara. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. Invero, va anzitutto negato che le locuzioni verbali utilizzate dal Baldassarre siano da ritenere semplicemente irriguardose, ove si consideri, da un lato, che dal referto arbitrale (dotato, 4 come noto, di presunzione legale di attendibilità posto che ad esso l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato) il predetto, poi allontanato dal campo, “urlava a calciatore avversario e successivamente allo stesso direttore di gara” parola scurrile e volgare e quindi offensiva ed oltraggiosa e, dall’altro lato, che comunque le condotte irriguardose e ingiuriose sono equiparate dal Codice di Giustizia Sportiva quanto alla loro sanzionabilità, avendo identica valenza antiregolamentare. Tanto premesso, la Corte peraltro – pur nello stigmatizzare con fermezza il comportamento del tesserato, senz’altro meritevole di censura - ritiene di dover rimodulare l’entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione. Ritiene pertanto che il Baldassarre - al quale è stata imputata solo la pronuncia, praticamente in un contesto unitario, della stessa singola e breve espressione offensiva sia verso il calciatore avversario che verso l’arbitro - sia meritevole della sanzione di una squalifica non superiore a 2 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Baldassarri Gabriele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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