F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO S.R.L./1913 SEREGNO CALCIO S.R.L DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO S.R.L./1913 SEREGNO CALCIO S.R.L DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
Con ricorso ritualmente proposto, la Seregno calcio ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a seguito della gara Pro Sesto/Seregno del 4.01.2015, ha inflitto l’ammenda di € 1.500,00 (Com. Uff. n. 71 del 7.01.2015). Dagli atti ufficiali di gara si evince che “sostenitori della Seregno calcio, in campo avverso, nel corso del secondo tempo, hanno lanciato sul terreno di gioco un’asta di plastica della lunghezza di circa un metro“. Con i motivi di gravame la ricorrente contesta la fondatezza della sanzione inflitta adducendo che l’asta di plastica sia volata fortuitamente sul terreno di gioco, senza peraltro colpire alcuno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno caratterizzato la giornata in cui si è disputata la gara de qua. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell’ammenda così come inflitta ovvero la riduzione della stessa. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione. Osserva, preliminarmente, questa Corte che quanto accaduto e sanzionato dal Giudice di prime cure deve essere addebitato ai sostenitori della società reclamante presenti nel settore da cui è stata lanciata l’asta di plastica come riportato e descritto minuziosamente, sia nel rapporto del Direttore di gara che in quello del Commissario di campo. Tuttavia, sembra equo ridurre la sanzione in considerazione del fatto che, seppur il comportamento tenuto dai supporters della Seregno calcio sia da ritenersi censurabile, l’oggetto lanciato dagli spalti è caduto in una zona del campo di gioco dove non stazionava, in quel momento, nessun calciatore e, pertanto, l’azione incriminata, fortunatamente, non ha arrecato danno ad alcuno. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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