LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Christian SCUOCH/A.S.D.SULMONA CALCIO 1921

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Christian SCUOCH/A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/10/2014 il sig. Christian SCUOCH si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 rileva preliminarmente che in data 7/01/2015 il legale del calciatore, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso,corredata di copia del documento personale di riconoscimento. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it