COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 57 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C. avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2015 gara REAL SAN PROSPERO – S.MAURO A MARE del 7.12.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 57 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C. avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2015 gara REAL SAN PROSPERO - S.MAURO A MARE del 7.12.2015 L'A.S.D. REAL SAN PROSPERO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "non avendo settore giovanile femminile, in forza dell'applicazione delll'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F., interpretando secondo il suo dato testuale, ha tesserato direttamente in L.N.D. le calciatrici, e le stesse sono state ritualmente inserite nella rosa della Serie C, dopo aver espletato le procedure dettate al riguardo dalla F.I.G.C.-L.N.D.". "Deve pertanto ribadirsi che, visto l'esito positivo del cartellino, la previsione di cui all'art. 34 risulta superata dalla stessa interpretazione autentica fornita dal sistema informatico della F.I.G.C. anche perché come ci è stato richiesto il certificato plurimo, ci potevano essere richiesti, ove prescritti dalla normativa, il certificato medico ed il certificato di idoneità sportiva, visto, e lo si ripete, che le calciatrici sono state tesserato direttamente in L.N.D.". Chiede l'annullamento della decisone di primo grado e l'omologazione del risultato conseguito sul campo. La Corte, - premesso che l'A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C., che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - dato atto che il citato art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. stabilisce che : "I calciatori giovani (dagli anni 8 al compimento degli anni 15) possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe….."; - atteso che l'art. 34, comma 3, delle stesse N.O.I.F. stabilisce che : I calciatori giovani tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori giovani che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età , salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzare dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D. territorialmente competente."; - accertato che, alla data della gara in oggetto, non risultava essere stata rilasciata dal C.R.E.R. alcuna autorizzazione: - valutato, conseguentemente, che la calc. SACCHI ALESSANDRA ha preso parte alla gara di cui sopra senza averne titolo; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; - visto l'art. 17, comma 5, lett. c), del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la sanzione inflitta all'A.S.D. REAL SAN PROSPERO della perdita della gara REAL SAN PROSPERO - GATTEO A MARE con il risulta di 0-3. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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