COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 55 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MEDICINA FOSSATONE avverso squalifica per 3 giornate calc. CONSOLINI SIMONE, NEGRONI RICCARDO e MAZZACURATI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara GRANAMICA – MEDICINA FOSSATONE del 25.1.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 55 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. MEDICINA FOSSATONE avverso squalifica per 3 giornate calc. CONSOLINI SIMONE, NEGRONI RICCARDO e MAZZACURATI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara GRANAMICA - MEDICINA FOSSATONE del 25.1.2015 L’A.S.D.MEDICINA FOSSATONE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il calc. NEGRONI si è recato immediatamente negli spogliatoi ed all’atto della espulsione del calc. Consolini era ancora sotto la doccia; 2) il calc. CONSOLINI è uscito dal campo e si è recato presso la propria autovettura per ricuperare degli oggetti personali, indi è entrato negli spogliatoi per fare la doccia; 3) il calc. MAZZACURATI, espulso nelle battute finali della gara, non ha fatto in tempo a raggiungere gli spogliatoi che l’arbitro ha emesso i tre fischi per sancire la fine della partita, quindi non ha avuto il tempo di fermarsi fuori dal campo per proferire le espressioni offensive che gli vengono attribuite; 4) dietro al guardalinee, posizionato presso l’uscita dal campo, vi erano invece appostati diversi tifosi “che non avevano condiviso le detrminazioni assunte dalla direzione di gara (terna arbitrale). Chiede la riforma dei provvedimenti. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. NEGRONI veniva espulso per doppia ammonizione; ed al momento della comunicazione del provvedimento, manifestava dissenso con gesti delle braccia; 2) il calc. CONSOLINI veniva espulso per frasi irriguardose rivolte all'arbitro; 3) il calc. MAZZACURATI veniva espulso per azione di gioco antiregolamentare; 4) i tre giocatori espulsi si posizionavano nell'area spogliatoi, dietro un assistente ufficiale, cui rivolgevano offese, accomunando anche l'arbitro; 5) che nella citata zona non vi erano tifosi o sostenitori, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calciatori CONSOLINI SIMONE, NEGRONI RICCARDO e MAZZACURATI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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