COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 18.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. VIGOR CARPANETO e sig. BARBIERI MARIO avverso squalifica per 1 giornata calc. FORNACIARI SIMONE, inibizione all’11.2.2015 dir.acc.uff.BARBIERI MARIO, perdita della gara e ammenda di € 200 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara VIGOR CARPANETO – ROYALE FIORE del 5.10.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 18.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. VIGOR CARPANETO e sig. BARBIERI MARIO avverso squalifica per 1 giornata calc. FORNACIARI SIMONE, inibizione all'11.2.2015 dir.acc.uff.BARBIERI MARIO, perdita della gara e ammenda di € 200 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara VIGOR CARPANETO - ROYALE FIORE del 5.10.2015 L'U.S.D. VIGOR CARPANETO, della quale è stato sentito il Presidente, ed il sig. BARBIERI MARIO ricorrono avverso i sopra indicati provvedimenti eccependo, in via preliminare, sull'avvenuto versamento della tassa di reclamo da parte dell'A.C.D. Royale Fiore e sulla estinzione del giudizio per decorrenza dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado, ex art. 34 bis del C.G.S.. Nel merito, osservava che, ottenuta dall'A.C.D. Castellana la comunicazione che non vi erano motivi ostativi al trasferimento del calc. Fornaciari, in data 12.9.2014 provvedeva al tesseramento dello stesso, con avvenuta convalida della pratica sulla pagina Internet "Portale Società Pratica di trasferimento". "La risposta perveniva dal sistema informatico del Comitato Regionale, che aveva a conoscenza anche la pregressa situazione di prestito che l'U.S.D. Vigor Carpaneto non conosceva e, pertanto, in concreto, si affidava in perfetta buona fede alle verifiche dell'ufficio regionale competente", ed il calciatore veniva schierato in campo, dal 12.9.2014 in 5 partite di campionato. "Il documento attestante l'autorizzazione al tesseramento da parte degli uffici del C.R.E.R. (vedasi bollino verde) comprova l'errore (informatico) che ha coinvolto, ancor prima della società, gli organi del comitato regionale stesso per i trasferimenti, convalidando immediatamente il trasferimento del calciatore". "Il procedimento chiamato innanzi a questo Giudice muove dall'avvenuto annullamento del tesseramento del Fornaciari da parte del Tribunale Nazionale - sezione tesseramenti, cui era stata giustamente rimessa la pratica per ogni valutazione in merito. La società ricorrente ancora ritiene che l'art. 103 bis delle N.O.I.F. preveda tempi e modalità del tesseramento dei giocatori provenienti dal prestito del tutto discriminatorie e sperequate rispetto a quelle che riguardano le cessioni a titolo definitivo (art. 100 e 101 delle N.O.I.F.), ma prende atto del pronunciamento delle Corti adite e confida in una successiva revisione della norma da parte del Consiglio Federale competente". "Nessun addebito può essere mosso alla società ed in questo caso, al più, si confida che l'Ill.mo Giudice, nella valutazione delle responsabilità e dell'esonero dalle stesse, voglia altresì tener conto dei principi di equità che pure sono previsti dalla Giustizia Sportiva e parimenti ritenere il CARPANETO ed il suo dirigente incolpato esenti da ogni colpa". Chiedono : in via preliminare, la verifica del mancato versamento della tassa, ed in caso negativo dichiarare irricevibile e/o improcedibile il reclamo sporto da A.C.D. Royale Forte, nonché, accertato il superamento dei termini previsti per la conclusione del giudizio di primo grado, di dichiarare lo stesso integralmente estinto, ex art. 34 bis del C.G.S.. "Nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla società VIGOR CARPANETO ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto di reclamo, voglia mandarli assolti da ogni incolpazione; in via subordinata, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla società VIGOR CARPANETO ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto del reclamo, voglia applicare la sanzione minima prevista dall'art. 18 del C.G.S., comunque escluse le sanzioni della penalizzazione di punti e della perdita della gara". La Corte,- premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica del calc. FORNACIARI e la inibizione del dir.acc.uff.BARBIERI non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - circa le eccezioni preliminari : 1) per l'addebito della tassa, si fa presente che, per evitare registrazioni di addebiti, che potrebbero, successivamente, essere stornati, è prassi, ormai consolidata da decenni, che, in possesso della autorizzazione all'addebito delle società reclamanti, come nel caso dell'A.C.D. Royale Fiore e della presente reclamante , l'eventuale addebito della tassa venga eseguito dopo la decisione del Giudice adito se il reclamo è respinto, mentre in caso di accoglimento del reclamo non si fa luogo ad alcuna registrazione, e di ciò si trova traccia nelle delibere del G.S. e della Corte sportiva di appello (in precedenza della Commissione Disciplinare), in ogni caso non è prevista alcuna sanzione di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità; 2) per la decorrenza dei termini nel giudizio di primo grado, si osserva che il G.S., ricevuto il reclamo dell' A.C.D. Royale Fiore, ha ritenuto indispensabile rimettere la questione pregiudiziale relativa alla regolarità di tesseramento o meno del calc. Fornaciari all'Organo a ciò deputato, così determinando una inevitabile sospensione dei termini del procedimento sottoposto alla sua cognizione. Per quanto precede, entrambe le eccezioni vengono respinte;I - per quanto riguarda il merito, questa Corte non può non prendere atto di quanto legittimamente deciso in sede pregiudiziale, così confermando la decisione assunta dall'Organo di primo grado e d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando a carico dell'U.S.D. VIGOR CARPANETO la perdita della gara VIGOR CARPANETO - ROYALE FIORE con il risultato di 0 - 3, nonché l'ammenda di € 200. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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