COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 60 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. UNITED F. 07 avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 22.1.2015 gara UNIETD F. 07 – RIOVEGGIO del 18.1.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 60 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.D. UNITED F. 07 avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 22.1.2015 gara UNIETD F. 07 - RIOVEGGIO del 18.1.2015 L'A.S.C.D. UNITED F. 07 comunica che nella gara UNITED F. 07 - RIOVEGGIO del 18.1.2015 avrebbe preso parte, nelle fila della POL. RIOVEGGIO il calc. BRUSORI ALBERTO, nato 21.3.1990, in posizione irregolare. Lo stesso, nel C.U. n. 21 del 27.11.2014 della Del.Prov. di Bologna risulta squalificato per IV^ ammonizione. Squalifica che avrebbe dovuto essere scontata nella successiva gara ufficiale della squadra. Chiede che venga comminata alla POL. RIOVEGGIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 28 del 22.1.2015 il G.S. della Del.Prov.di Bologna rigettava il preannuncio di reclamo " inviato dall'A.SC.D. UNITED F. 07 nei modi dovuti ma non rispettando i tempi previsti, confermando il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 0 - 0"; - valutato che l'A.S.C.D. UNITED F. 07, dopo l'invio al Giudice Sportivo della Del.Prov.di Bologna del preannuncio di reclamo -non necessario- per la posizione irregolare del calc. Brusori, non ha poi provveduto ad inviare allo stesso Giudice Sportivo, competente in materia, regolare reclamo nel termine di sette giorni dalla data della disputa della gara, giusto quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del C.G.S.; - considerato che l'art. 33, comma 9, del C.G.S. stabilisce che le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza, d i c h i a r a - inammissibile il presente ricorso dell'A.S.C.D. UNITED F. 07.Dispone per l'addebito della tassa, non versata e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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