COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 61 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO avverso squalifica al 29.4.2015 calc. CASALE ILARIA ANNA e squalifica al 18.3.2015 all. TEBALDI EMANUELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2015 gara VIRTUS SAN MAURO A MARE – OLIMPIA VIGNOLA CALCIO del 15.2.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 25.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 61 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO avverso squalifica al 29.4.2015 calc. CASALE ILARIA ANNA e squalifica al 18.3.2015 all. TEBALDI EMANUELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2015 gara VIRTUS SAN MAURO A MARE - OLIMPIA VIGNOLA CALCIO del 15.2.2015 L'A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) la calc. CASALE, dopo una decisione tecnica, rivolgeva all'arbitro una frase irriguardosa e l'arbitro provvedeva ad espellerla. La CASALE è corsa verso l'arbitro per lamentare l'eccessiva gravità del provvedimento e, nella concitazione, ha urtato l'arbitro col proprio petto e la propria spalla e non ha spinto l'arbitro con le mani; 2) l'all. TEBALDI si è lamentato per l'eccessivo tempo di ricupero e l'arbitro lo ha espulso, L'allenatore ha poi parlato con l'arbitro a fine gara, senza nessuna tensione e, tanto meno, senza aver proferito ingiurie o minacce. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Corte, - premesso che la parte del ricorso relativa all'all.TEBALDI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, dopo una decisione tecnica, la calc. CASALE gli indirizzava una frase irriguardosa e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, spingeva l'arbitro con entrambe le mani al petto e gli rivolgeva ripetuti epiteti scurrili, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO, fermi restando i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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