COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE SPORTIVA COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc. CORONTINI DANIELE delibera del G.S. del C. R. E. R. contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2015 gara BUDRIO CALCIO – COMACCHIO LIDI del 15.2.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA UNIONE SPORTIVA COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc. CORONTINI DANIELE delibera del G.S. del C. R. E. R. contenuta nel C.U.n. 32 del 18.2.2015 gara BUDRIO CALCIO - COMACCHIO LIDI del 15.2.2015 La società U.S. COMACCHIO LIDI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare facendo presente che il calciatore CORONTINI DANIELE “non ha assolutamente offeso e neppure pronunciato frasi blasfeme e irrispettose nei confronti dell’Arbitro”. Aggiunge la società reclamante che lo stesso Direttore di Gara potrebbe essere incorso in uno scambio di persona atteso che nessun provvedimento disciplinare risulterebbe essere stato irrogato nei confronti del proprio massaggiatore che invece fu allontanato dal terreno di gioco durante lo svolgimento della gara e che anche a fine partita ha continuato a protestare contro l’operato arbitrale. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, un possibile errore di persona da parte dell’Arbitro potrebbe essere avvalorato anche dalla circostanza che per fatti accaduti a fine a gara sia stato sanzionato un proprio dirigente che non era incluso nella distinta della gara stessa. La Corte, - Visti gli atti ufficiali con particolare riferimento al supplemento di rapporto redatto dal Direttore di Gara dal quale emerge in modo inequivocabile che il Corontini Daniele, n. 1 della squadra del Comacchio Lidi, a fine gara, ma ancora all’interno del terreno di giuoco, rivolgeva a voce alta epiteti ingiuriosi all’indirizzo dell’Arbitro e pronunciava frasi blasfeme; - Ritenuto che non esistono ragioni di rito e di merito per riformare il provvedimento del Giudice Sportivo; d e l i b e r a di respingere il ricorso della società U.S. COMACCHIO LIDI e di confermare la squalifica di tre giornate inflitta in prime cure al calciatore CORONTINI DANIELE.Dispone per l’addebito della tassa non versata.
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