COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso squalifica per 3 giornate calc. BERNAROLI NICHOLAS delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 19.2.2015 gara REAL FUSIGNANO – BARACCA LUGO del 15.2.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso squalifica per 3 giornate calc. BERNAROLI NICHOLAS delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 19.2.2015 gara REAL FUSIGNANO - BARACCA LUGO del 15.2.2015
La S.S.D. BARACCA LUGO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. BERNAROLI, espulso per doppia ammonizione, usciva dal campo senza rivolgere minacce all'arbitro, ma esclamava solo che era una vergogna e che era stato preso di mira fin dall'inizio. Chiede una riduzione della sanzione.
La Corte,
- Visti gli atti ufficiali con particolare riferimento al referto di gara dal quale emerge che dopo essere stato espulso a seguito di due ammonizioni succedutesi in un brevissimo arco di tempo, il calciatore Bernaroli Nicholas uscendo dal terreno di gioco indirizzava all’Arbitro una frase ingiuriosa e dal contenuto gravemente minaccioso;
- Ritenuto che dall’espletata istruttoria non siano emerse motivazioni di sorta per poter riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo:
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società S.S. D. BARACCA LUGO e di confermare la squalifica di tre giornate inflitta in prime cure al calciatore BERNAROLI NICHOLAS.Dispone per l’addebito della tassa non versata.
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