COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGHIGIANA avverso ammenda € 500 e risarcimento danni all’auto dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2015 gara BORGHIGIANA – FORLI’ NO STOP del 31.1.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BORGHIGIANA avverso ammenda € 500 e risarcimento danni all'auto dell'arbitro delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2015 gara BORGHIGIANA - FORLI' NO STOP del 31.1.2015 L'A.S.D. BORGHIGIANA ricorre avverso le decisioni del G.S. di Forlì. Contesta che persone non autorizzate sarebbero entrate, a fine gara, all'interno dell'area prospiciente gli spogliatoi; le uniche persone presenti all'interno del recinto di gioco erano i dirigenti ed i giocatori delle due squadre. Unica eccezione erano due persone fatte accedere agli spogliatoi perché madre e sorella di un giocatore infortunato. Contesta altresì l'affermazione dell'arbitro in merito alla presa in consegna da parte di un dirigente dell'A.S.D. BORGHIGIANA dell'auto con cui lo stesso era arrivato al campo di gioco. Auto che al momento della partenza dell'arbitro, questi affermava avesse subito danneggiamenti durante la permanenza nel sito indicatogli all'arrivo. Ritiene che l'ammenda di € 500 per la presunta mancata vigilanza dell'A.S.D. BORGHIGIANA sia una sanzione spropositata se paragonata ad altri episodi ben più gravi. La Corte, - premesso che la Società ADS BORGHIGIANA dopo aver fatto richiesta di audizione ha inviato una comunicazione via fax per informare che, a causa di ragioni lavorative, nessun proprio rappresentante poteva essere presente all’odierno dibattimento; - premesso inoltre che non viene presa in esame la parte del ricorso riguardante i presunti danni all'auto dell'arbitro, essendo una decisione che sfugge alla competenza di questo Organo giudicante, parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali con particolare riferimento al supplemento di rapporto redatto dall’Arbitro dal quale emerge che persone non in distinta hanno fatto ingresso, probabilmente da un cancello lasciato aperto, nell’area prospiciente gli spogliatoi da dove indirizzano frasi offensive nei confronti dello stesso Direttore di Gara; - ritenuto che la A. S. D. Borghigiana, come società ospitante, non abbia fornito la dovuta assistenza all’Arbitro specie nel contesto di concitazione e tensione creatosi a fine gara; - tenuto tuttavia in debito conto che l’incolumità fisica dell’arbitro non risulta essere stata mai seriamente minacciata e che pertanto vi siano nella fattispecie giusti motivi per applicare una sanzione meno afflittiva per le sorti economiche della società reclamante; d e l i b e r a di accogliere anche se solo parzialmente il ricorso della società A. S. D. BORGHIGIANA e di ridurre l’ammenda inflitta in prime cure ad € 300,00 .Nulla dispone per l’addebito della tassa non versata.
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