COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. AMOO ABED e calc. KALOTI MARJUS, sig. SEMERARO FRANCESCO, già Presidente e legale rapprentante dell’A.S.D. Real Modena Montale, sigg. PARMIGGIANI GABRIELE e SOLA SERGIO, già dirigenti dell’A.S.D. Real Modena Montale e A.S.D. REAL MODENA MONTALE – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. AMOO ABED e calc. KALOTI MARJUS, sig. SEMERARO FRANCESCO, già Presidente e legale rapprentante dell'A.S.D. Real Modena Montale, sigg. PARMIGGIANI GABRIELE e SOLA SERGIO, già dirigenti dell'A.S.D. Real Modena Montale e A.S.D. REAL MODENA MONTALE - camp. Promozione Con nota 27.1.2015 n. 5365-227, il Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. AMOO ABED, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 46, comma 6, C.G.S., 40 quater N.O.I.F.- C.U. n. 31/A del 19.7.2013 F.I.G.C., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D.Real Modena Montale, tre gare valevoli per il Campionato Regionale Juniores Emilia Romagna – stag.sportiva 2014/2015, senza averne titolo perché non tesserato, quale calciatore straniero maggiorenne; - il sig. KALOTI MARJUS, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 46, comma 6, C.G.S., 40 quater N.O.I.F.- C.U. n. 31/A del 19.7.2013 F.I.G.C., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D.Real Modena Montale, due gare valevoli per il Campionato Regionale Juniores Emilia Romagna – stag.sportiva 2014/2015, senza averne titolo perché non tesserato, quale calciatore straniero maggiorenne; - il sig. SEMERARO FRANCESCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. Real Modena Montale, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1,C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra Juniores della stessa Società, in occasione della gara Folgore Rubiera – Real Modena Montale del 27.9.2014, in cui sono stati impiegati, in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calc. Amoo Abed e Kaloti Marjus, sottoscrivendo la rispettiva distinta consegnata al direttore della gara; - il sig. PARMIGGIANI GABRIELE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Real Modena Montale, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1,C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra Juniores della stessa Società, in occasione della gara Fiorano – Real Modena Montale del 13.9.2014, in cui sono stati impiegati, in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calc. Amoo Abed e Kaloti Marjus, sottoscrivendo la rispettiva distinta consegnata al direttore della gara; - il sig. SOLA SERGIO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per l’A.S.D. Real Modena Montale, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1,C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra Juniores della stessa Società, in occasione della gara Real Modena Montale - Montagna del 4.10.2014, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare in quanto non tesserato, il calc. Amoo Abed, sottoscrivendo la rispettiva distinta consegnata al direttore della gara; - la società A.S.D. REAL MODENA MONTALE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante sig. Semeraro Francesco, nonché dai propri dirigente Parmiggiani Gabriele e Sola Sergio e dai calciatori Amoo Abed e Kaloti Marjus. Ritualmente effettuate le notifiche, la società REAL MODENA MONTALE ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 mesi di squalifica per il calciatore Amoo Abed, 2 mesi di squalifica per il calciatore Kaloti Marjus, 2 mesi di squalifica per il dirigente Sig. Semeraro Francesco, 2 mesi d’inibizione per il dirigente Parmiggiani Gabriele, 2 mesi d’inibinizione per il dirigente Sola Sergio, l’ammenda di € 1.000,00 nonché 2 punti di penalizzazione per la società Real Montale Modena. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Rappresentante della società Real Modena Montale il quale ha dichiarato : che quanto accaduto è dipeso da una negligenza commessa da un collaboratore della stessa società poi allontanato e che una volta venuta a conoscenza della non regolare posizione dei due propri calciatori la società li ha entrambi fermati per avviare la procedura di regolare tesseramento e solo a conclusione della quale li ha di nuovo impiegati in gare ufficiali; che si è trattato di una mancanza principalmente dovuta all’inesperienza propria di una società calcistica di recente costituzione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a d’infliggere: al calciatore AMOO ABED mesi due di squalifica, al calciatore KALOTI MARJUS mesi uno di squalifica, al dirigente Sig. SEMERARO FRANCESCO mesi due d’inibizione, al dirigente Sig. PARMIGGIANI GABRIELE mesi due d’inibizione, al dirigente Sig. SOLA SERGIO mesi due d’inibizione, alla società Real Montale Modena l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e due punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel Campionato Regionale Juniores.Manda alla Segreteria del C. R. E. R. per le comunicazioni di rito.
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