COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO del calciatore PRATAVIERA Mattia, tesserato con la società A.S.D. PERTEGADA CALCIO, in merito alla squalifica a tempo fino al 01 aprile 2015 (in C.U. n°34 del 04.02.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO del calciatore PRATAVIERA Mattia, tesserato con la società A.S.D. PERTEGADA CALCIO, in merito alla squalifica a tempo fino al 01 aprile 2015 (in C.U. n°34 del 04.02.2015). Con tempestivo reclamo il calciatore PRATAVIERA Mattia impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a Suo carico per la squalifica a tempo fino al 01 aprile 2015 “perché in quanto capitano, si è reso responsabile di un atto di violenza a danno dell’Ufficiale di gara compiuto da un calciatore della sua squadra non identificato, e più precisamente al 25º minuto del 2º tempo, dopo aver fischiato in favore della squadra del Pertegada un calcio di punizione!.. subito dopo l'arbitro veniva colpito con un pugno alla schiena, non particolarmente forte e che non gli procurava particolari conseguenze, da parte di una persona non individuata dall'arbitro, poiché lo stesso era costretto a fronteggiare con difficoltà i calciatori del Pertegada che continuavano a protestare con parole e gesti contro di lui; raccolto il fischietto, l'arbitro decretava la sospensione definitiva della gara PERTEGADA CALCIO - PORPETTO ferma al risultato di 0 – 1!..”. Il reclamante, dopo aver preso visione dei documenti ufficiali di gara , sostiene che il gesto “non è stato per nulla violento e soprattutto involontario, tanto che può essere configurato solamente come un’azione di animata e scomposta protesta” in secondo luogo che la Sua presenza nella “mischia” aveva il solo scopo di sedare gli animi. Esaminati gli atti la C.S.A. – FVG osserva quanto segue: valutata la posizione del calciatore PRATAVIERA Mattia, ritiene il reclamo non accoglibile poiché nella vigenza dei fondamentali precetti dettati dall’art. 3, secondo comma, all. 1, Titolo I “Norme di comportamento”, C.G.S. che prevede che “il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile! dell’atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto” e dall’artt. 35/1 CGS per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie si sono verificati più atti di violenza a danno dell’ufficiale di gara e solo per alcuni è stato individuato l’autore. Per quello in questione, in particolare, l’individuazione non è stata possibile e pertanto ne risponde il capitano della squadra. In ordine alla congruità della sanzione, questa Commissione, in considerazione dell’entità dei fatti avvenuti, ritiene congrua la squalifica a tempo fino al 01 aprile 2015. P.Q.M. La CSA – FVG Rigetta il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica a tempo fino al 01 aprile 2015, dispone per l’addebito della relativa tassa.
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