COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 57/SGS DELL’ 8.01.2015 (GARA: PRIVERNO CALCIO – AGORA DEL 3.01.2015 – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI LATINA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 57/SGS DELL’ 8.01.2015 (GARA: PRIVERNO CALCIO – AGORA DEL 3.01.2015 – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI DI LATINA) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 164 del 13.2.2015 La Società Priverno Calcio si è dogliata della mancanza di provvedimenti di prima istanza inerenti i danni subiti all’impianto delle docce del proprio spogliatoio. Il reclamo è improponibile. Infatti, a norma dell’art. 36 del CGS, sono ammissibili a questo organo di Giustizia Sportiva soltanto i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e non anche, come nel caso in esame i ricorsi contro l’assenza delle stesse. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo e si inviano gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli approfondimenti del caso.
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