COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE TONETTI FABRIZIO E 3 GARE AL CALCIATORE PERLAMANGA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 52 DEL 29.01.2015C.U. 178/4 (GARA: S.PIO X – SPORTING CERVETERI C5 del 1.02.2015 – Campionato CALCIO A 5 di Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE TONETTI FABRIZIO E 3 GARE AL CALCIATORE PERLAMANGA ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 52 DEL 29.01.2015C.U. 178/4 (GARA: S.PIO X – SPORTING CERVETERI C5 del 1.02.2015 – Campionato CALCIO A 5 di Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 171 del 20.2.2015 La Soc. Sporting Cerveteri C5 ha eccepito le squalifiche inflitte in primo grado ai propri calciatori Perlamanga Andrea (3 gare) e Tonetti Fabrizio (6 gare) asserendo che gli stessi avrebbero solamente chiesto spiegazioni all’arbitro, senza alcuna condotta offensiva o minacciosa. La predetta Società chiede, quindi, una sostanziale riduzione delle squalifiche, ritenute eccessivamente pesanti. Dall’esame degli atti ufficiali di gara, fonte primaria di prova (art. 35 del CGS), si rileva che il Perlamanga, dopo essere stato espulso per espressione blasfema, minacciava l’arbitro, mentre il Tonetti, espulso perchè tentava di togliere di mano all’arbitro il cartellino rosso, lo minacciava ed offendeva gravemente, venendo poi allontanato da un compagno di squadra. Per quanto riguarda Perlamanga si ritiene adeguata la squalifica di tre gare, mentre circa il Tonetti, la sanzione può essere ridotta riconducendo il suo comportamento, inaccettabile, da una continuità di gesti che denotano peraltro anche uno stato di alterazione e frustrazione del calciatore. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Tonetti Fabrizio a 4 gare e resta confermata la squalifica per tre gare al calciatore Perlamanga Andrea.
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