COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179 /LND del 27/2/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA E DEI SUOI TESSERATI CECCARELLI FRANCESCO, CALCIATORE, SAVONE GIOVANNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E SPADA ERMINIO ALLENATORE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 179 /LND del 27/2/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA E DEI SUOI TESSERATI CECCARELLI FRANCESCO, CALCIATORE, SAVONE GIOVANNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E SPADA ERMINIO ALLENATORE. Con atto del 10-12-2014 la Procura Federale della FIGC deferiva al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio i Sigg. Ceccarelli Francesco, calciatore della Nuova Pastena, per rispondere della violazione dell’arti 1 comma 1 CGS, vigente all’epoca dei fatti, oggi art. 1 bis comma 1, in relazione all’articolo 45 comma CGS, per aver preso parte alla gara di campionato di III Categoria Nuova Pastena – Pofi del 29-3-2014 senza averne titolo in quanto squalificato, utilizzando il documento di altro tesserato e sotto falso nome; il Sig. Giovanni Savone, dirigente accompagnatore ufficiale della Nuova Pastena, ai sensi delle stesse disposizioni del CGS ed in relazione all’articolo 61 delle NOIF per aver sottoscritto la distinta nella quale risultava inserito, sotto falso nome, il calciatore Ceccarelli, in occasione della gara descritta, pur sapendo che lo stesso era squalificato ed esibendo il documento di altro tesserato (già in parte oggetto di sanzione da parte del G.S. con il Com. Uff. n. 49 del 30-4-2014) ed il Sig. Erminio Spada, allenatore della Nuova Pastena, per violazione delle stesse disposizioni del CGS, in quanto benché anch’egli fosse a conoscenza della irregolare posizione del calciatore, ha consentito ed anzi convinto lo stesso a giocare la partita sotto falso nome. Veniva poi deferita la società Nuova Pastena, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo inquirente deduceva che, a seguito di reclamo da parte della società Pofi, il competente Giudice Sportivo della Delegazione di Frosinone, aveva comminato alla società Nuova Pastena la punizione sportiva della perdita della gara, avendo accertato che alla stessa avevano partecipato nelle fila di detta società due calciatori indicati in distinta con lo stesso nome e cognome di Davide Frattarelli, il primo iscritto con il numero 7 nato il 5-2-92 matricola 22053489 regolarmente tesserato con la società ed il secondo, iscritto con il numero 5, indicato con la data di nascita 7-6-1989 e matricola 2205552, che invece non risultava tra i tesserati della Nuova Pastena, come da informazioni assunte dal competente Ufficio Tesseramenti. Il Giudice Sportivo, oltre ad adottare le sanzioni disciplinari, rimetteva gli atti alla Procura Federale per le indagini del caso sull’effettiva identità del calciatore che aveva partecipato alla gara con il numero 5. All’esito dell’attività di indagine, consistita nell’acquisizione di tutta la documentazione inerente la gara ed i tesseramenti e nell’audizione di tesserati, la Procura Federale accertava che il calciatore che aveva disputato l’incontro sotto le mentite spoglie del Frattarelli Davide nato nel 1989, corrispondeva al Francesco Ceccarelli che si trovava, al momento della disputa dell’incontro, in posizione di squalifica. Lo stesso calciatore rendeva dichiarazione confessoria agli inquirenti confermando che, ignorando di essere stato squalificato, si era recato al campo ed era stato convinto, soprattutto dall’allenatore Spada, a giocare sotto le false generalità; all’atto dell’appello aveva fatto finta di nulla, ignorava altresì con quale documento fosse stato schierato ma aveva riconosciuto come propria la fotografia apposta su di una foto autenticata, rilasciata dal Comune di Pastena, a nome di Frattarelli Davide nato il 7-6-1989. Anche l’allenatore Spada rendeva dichiarazione confessoria, confermando integralmente le circostanze ed assumendosi la responsabilità di aver convinto il dirigente Savone, affermava però di non sapere chi avesse consegnato al Savone il documento falso. Infine anche il Savone confermava i fatti asserendo di non ricordare se il documento utilizzato nell’occasione fosse quello acquisito agli atti del procedimento. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando un termine per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria né presenziavano alla riunione ed il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità degli stessi e richiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Francesco Ceccarelli mesi 2 di squalifica, Erminio Spada mesi due di squalifica, Giovanni Savone mesi quattro di squalifica, società Nuova Pastena ammenda di € 1.500,00. Ritiene il Tribunale che i fatti di cui al deferimento siano pienamente provati ed emergano chiaramente dalla ricostruzione operata dagli inquirenti, confermata peraltro con dichiarazioni ampiamente confessorie dagli stessi deferiti. Acclarata la responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte, va rilevato come le sanzioni richieste a carico dei tesserati siano del tutto incongrue per difetto rispetto agli addebiti. Si tratta di un caso evidente di utilizzo di un documento di identità falso per schierare sotto mentite spoglie un calciatore squalificato che presuppone il confezionamento del documento falso e la connivenza del calciatore squalificato, del dirigente, dell’allenatore e di tutti i compagni di squadra. Situazione che si connota sia per l’estrema antisportività, sia per l’alterazione della regolarità della gara e dell’intero campionato, sia, infine, per la commissione di una sequela di violazioni disciplinari e di illeciti penali. A questo debbono aggiungersi le conseguenze in campo di tutela assicurativa. Per questi fatti è costante giurisprudenza di questo collegio irrogare sanzioni ben più afflittive, fissate come da dispositivo, ritenendo l’illecito in poco dissimile dall’alterazione fraudolenta del risultato della gara a cui mira, non già per accordo sotterraneo ma per alterazione della documentazione d’identità con pressoché analogo elemento soggettivo. Per quanto attiene alla società deferita, considerata l’intervenuta inattività della stessa, si soprassiede da qualsiasi provvedimento a suo carico. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: Francesco CECCARELLI squalifica per anni due Erminio SPADA squalifica per anni due Giovanni SAVONE inibizione per anni due Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Si comunichi a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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