COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PALUMBO MASSIMILIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MIRON STEFAN ALIN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 72/S.G.S. DEL 19.02.2015 (GARA: FIANO ROMANO – VILLANOVA CALCIO del 15.02.2015 – Campionato Giovanissimi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PALUMBO MASSIMILIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MIRON STEFAN ALIN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 72/S.G.S. DEL 19.02.2015 (GARA: FIANO ROMANO – VILLANOVA CALCIO del 15.02.2015 – Campionato Giovanissimi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 13.2.2015 Il reclamo della Società Villanova Calcio avverso la squalifica del proprio allenatore Palombo Massimiliano è inammissibile in quanto non superiore alle 4 giornate (art. 45 del C.G.S.) Per quanto riguarda il calciatore Miron Stafan Alin, l’assunto della ricorrente che lo stesso, dopo l’espulsione per frase blasfema non avrebbe rivolto ingiurie all’arbitro, non trova riscontro negli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.). Infatti il Miron, dopo essere stato espulso per espressione blasfema ripeteva tali frasi ed offendeva l’arbitro. Tanto premesso, considerata l’infondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente e la conguità della sanzione inflitta, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla squalifica dell’allenatore Palumbo Massimiliano e di respingere il reclamo relativo al calciatore Miron Stefan Alin, confermando la decisione impugnata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it