COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERRINI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 36 DEL 29.01.2015C.U. 186/3 (GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – ATLETICO CERVARO 2014 DEL 25.01.2015 – Campionato Terza Ctg di Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASALATTICO VILLA LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERRINI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 36 DEL 29.01.2015C.U. 186/3 (GARA: CASALATTICO VILLA LATINA – ATLETICO CERVARO 2014 DEL 25.01.2015 – Campionato Terza Ctg di Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 13.2.2015 Visto il reclamo di cui la Società Casalattico Villa Latina, contestando la decisione di prima istanza, ha riconosciuto il comportamento del calciatore Perrini a semplici proteste, sia pure eccessive, durante e a fine gara, e ha richiesto, quindi, una riduzione della squalifica all’interessaro; letti gli atti ufficiali dai quali è emerso che il Perrini, espulso per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro, a fine gara gli chiedeva spiegazioni dell’espulsione trattenendolo per un braccio e gli rivolgeva espressione offensiva; considerato in particolare che la trattenuta nei confronti dell’arbitro si può caratterizzare come un richiamo da parte del giocatore per farsi ascoltare, senza alcun intento di violenza, la squalifica è suscettibile di ridimensionamento, pur in presenza di una condotta disdicevole
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