COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 23 – Reclamo A.S.D. Little Club G. Mora avverso la squalifica del calciatore Tommaso Fabiano per sei giornate – Gara Amicizia Lagaccio – Little Club G. Mora dell’11.1.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 43 del 15.1.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 23 - Reclamo A.S.D. Little Club G. Mora avverso la squalifica del calciatore Tommaso Fabiano per sei giornate - Gara Amicizia Lagaccio - Little Club G. Mora dell'11.1.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 43 del 15.1.2015. Espulso al 45' s.t. in quanto, sedendo in panchina, al fine di protestare avverso una decisione arbitrale, entrava sul terreno di giuoco rivolgendo al direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, a seguito di puntuale sollecitazione da parte dell'arbitro, rifiutava di mostrare il proprio numero di maglia e reiterava ulteriori locuzioni altamente offensive. Prima di allontanarsi dal terreno di giuoco, inoltre, si avvicinava all'arbitro proferendo ulteriori frasi ingiuriose e minacciose. Al termine della gara, infine, cercava di aggredire fisicamente il direttore di gara, non riuscendovi a causa dell'intervento dei propri compagni di squadra ed obbligando comunque l'arbitro a riparare all'interno del proprio spogliatoio. In tale circostanza, comunque, reiterava all'indirizzo del direttore di gara frasi irriguardose e minacciose. La sanzione non può essere determinata in misura prossima al minimo edittale per la gravità dei comportamenti tenuti dal giocatore e per la loro reiterazione, ciò che ha manifestato un inaccettabile disprezzo nei confronti della classe arbitrale, nonché il totale spregio dei valori di sportività alla base di tutte le competizioni sportive. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Tommaso Fabiano la squalifica per sei giornate di gara. Propone rituale ricorso la società A.S.D. Little Club G. Mora nel quale, pur riconoscendo i fatti così come riferiti dall’arbitro, lamenta ed eccepisce l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato: a tal proposito cita alcune recenti decisioni per fatti ritenuti più gravi puniti in maniera meno pesante. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica a misura più equa. Visionati gli atti ufficiali, la Corte ritiene che i fatti addebitati al calciatore siano perfettamente compendiati nella declaratoria del primo giudice e respinge le motivazioni della società non essendo possibile fare un raffronto con altri episodi, senza avere a disposizione i rapporti di gara cui si riferiscono. Ciò premesso la sanzione inflitta in primo grado può essere ridotta tenendo conto che il comportamento attuato dal Fabiano si è svolto in un unico contesto (in pratica senza soluzione di continuità) perché iniziato al 45’ del secondo tempo con l’allontanamento dalla panchina e concluso poco dopo al rientro negli spogliatoi; il che consente una valutazione meno pesante degli episodi e, conseguentemente, di ridurre la squalifica del calciatore da sei a cinque giornate effettive di gara. In tal senso la Corte delibera. Accolto il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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