COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 27/cs – Ricorso A.S.D. Imperia avverso la squalifica del calciatore Mattia De Simeis per otto giornate. Gara Fezzanese – Imperia dell’8 febbraio 2015 Campionato Eccellenza. C.U. n. 49 del 12.2.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 27/cs - Ricorso A.S.D. Imperia avverso la squalifica del calciatore Mattia De Simeis per otto giornate. Gara Fezzanese - Imperia dell'8 febbraio 2015 Campionato Eccellenza. C.U. n. 49 del 12.2.2015. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che al 43’ del primo tempo il calciatore Mattia De Simeis, a seguito di un provvedimento tecnico, gli si era avvicinato e gli aveva stretto i polsi contro i fianchi per evitare che potesse estrarre il cartellino giallo. Il tutto si esauriva nel tempo di tre secondi dopo di che il direttore di gara espelleva il giocatore. Il Giudice Sportivo squalificava il De Simeis per otto giornate effettive di gara. Contro il provvedimento è insorta l’A.S.D. Imperia che, con ricorso di rito, ritiene eccessiva la misura della squalifica del proprio tesserato il cui comportamento, scevro da qualsiasi connotato di violenza, sarebbe dovuto essere considerato solo un gesto di supplica tendente a evitare la formalizzazione dell’ammonizione; perciò chiede la riduzione della sanzione. Visionati gli atti, la Corte ritiene non infondate le proposte eccezioni del sodalizio reclamante: la squalifica inflitta in prime cure al calciatore appare eccessiva perché nell’episodio non si ravvisa alcuna intenzione aggressiva nei confronti dell’arbitro: il tutto si è esaurito nel tempo di tre secondi e il De Simeis si era immediatamente allontanato dopo il provvedimento d’espulsione senza alcun seguito. Resta comunque evidente che il gesto rappresenta un grave atto d’indisciplina, non essendo consentite simili forme di protesta né tanto meno l’afferrare i polsi dell’arbitro per cercare di dissuaderlo dalla formalizzazione di un provvedimento disciplinare. Ciò premesso il fatto deve essere sanzionato con la più equa squalifica del calciatore per sei giornate effettive di gara. In tal senso la Corte delibera. Accolto il ricorso, la tassa addebitata in conto va restituita.
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