COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Danilo Sciutto e Paolo Catalani, rispettivamente Presidente e Segretario della società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa, per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai soggetti sopra indicati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale - Deferimento dei signori Danilo Sciutto e Paolo Catalani, rispettivamente Presidente e Segretario della società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa, per violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa, per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai soggetti sopra indicati. Il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, i signori Danilo Sciutto, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa e Paolo Catalani segretario della società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS. A entrambi è contestato il fatto di aver consentito al giovane calciatore Filippo Maggiolini la partecipazione tra le fila della propria squadra alla gara Molassana – A.N.P.I. Sport E. Casassa del 22.4 2014 nonostante fosse tesserato per l’U.C. Sampdoria, società che aveva concesso il nulla osta al calciatore per la disputa di allenamenti e gare amichevoli ma non per partecipare ad attività ufficiale. Con lo stesso atto è stata deferita la società A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai due tesserati. All’odierna riunione sono comparsi: il signor Danilo Parigi, attuale Presidente della società; il signor Paolo Catalani, Segretario della società; i quali non si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Danilo Sciutto, all’epoca dei fatti presidente dell’ A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: inibizione temporanea per mesi sei; Paolo Catalani, segretario dell’ A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: inibizione temporanea per mesi tre; A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascritte al suo presidente e al suo segretario. Le parti deferite non hanno contestato i fatti e si sono rimesse a giustizia. Il deferimento è fondato e va accolto nei confronti di entrambi essendo provato dalla documentazione in atti il comportamento illecito dei due tesserati. In punto di sanzioni queste vengono così decise e irrogate dal Tribunale Federale Territoriale: Danilo Sciutto, all’epoca dei fatti presidente dell’ A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: inibizione temporanea per mesi quattro; Paolo Catalani, segretario dell’ A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: inibizione temporanea per mesi due; A.S.D. A.N.P.I. Sport E. Casassa: ammenda di € 100,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
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