COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.01.2015 a carico di: 1. GAGLIARDI Antonio, attualmente dirigente della ACD RONCALLI per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1 per aver consentito e non impedito che i calciatori della categoria pulcini tesserati per la società ASD Gerenzanese partecipassero al Torneo Memorial Stefano Lagostina del 30.4.2014 senza il nulla osta della società di appartenenza; 2. la società ACD RONCALLI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 28.01.2015 a carico di: 1. GAGLIARDI Antonio, attualmente dirigente della ACD RONCALLI per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1 per aver consentito e non impedito che i calciatori della categoria pulcini tesserati per la società ASD Gerenzanese partecipassero al Torneo Memorial Stefano Lagostina del 30.4.2014 senza il nulla osta della società di appartenenza; 2. la società ACD RONCALLI per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale della Lombardia, rilevato che: - alla riunione del 26.02.2015 comparivano il sig. Gagliardi ed il sig. Costantino, Presidente della ACD RONCALLI dichiarando che era stato commesso un errore dall'allenatore il quale era già stato sanzionato dalla società mediante l'allontanamento; - il Rappresentante della Procura chiedeva l di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni. Al sig. GAGLIARDI Antonio giorni 30 di inibizione ed alla società ACD RONCALLI € 600,00 di ammenda. OSSERVA La violazione delle disposizioni di cui all'Art.- 1 bis, comma 1 ed art. 4, comma 2 del CGS da parte dei deferiti risultano provate nel corso della fase istruttoria del presente giudizio. Teenndo conto del comportamento collaborativo tenuto dai deferiti stessi nel corso del giudizio ed in sede di indagini si ritiene equo comminare le sanzioni nei seguenti termini: per GAGLIARDI Antonio giorni 20 di inibizione e per la società ACD RONCALLI € 450,00 di ammenda. COMMINA a GAGLIARDI Antonio giorni 20 di inibizione ed alla società ACD RONCALLI € 450,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it