COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.11.2014 a carico di: 1. TAROCCO Fausto, Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento al CU n. 1 per la stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1.7.2012 per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO con il sig. Francesco CAPRINI, allenatore di Base un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula per l’importo di Euro 4.000,00; 2. ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ed al sig. Caprini Francesco.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.11.2014 a carico di: 1. TAROCCO Fausto, Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento al CU n. 1 per la stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1.7.2012 per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO con il sig. Francesco CAPRINI, allenatore di Base un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula per l'importo di Euro 4.000,00; 2. ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ed al sig. Caprini Francesco. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, - rilevato che nessuno è comparso per la società deferita alle udienze del 18.12.2014 e del 5.2.2015, nonostante l'avviso di convocazione fosse stato regolarmente recapitato per compiuta giacenza e che il sig. Tarocco aveva inviato memoria difensiva a mezzo telefax in data 4.2.2015; - preso atto che il Rappresentante della Procura,in ordine alle violazioni ed ai comportamenti contestati nell'atto di deferimento chiedeva di comminare le seguenti sanzioni - a carico del Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, sig. TAROCCO Fausto, tre mesi di inibizione da scontarsi in caso di nuovo tesseramento per la FIGC; - a carico della società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, Euro 500,00 di ammenda OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti dagli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Tarocco, è stato stipulato un accordo con il sig. Francesco CAPRINI, allenatore di Base un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula per l'importo di Euro 4.000,00 da parte della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, rappresentata proprio dal suo Presidente, sig. Tarocco in violazione delle norme di cui in epigrafe. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento al CU n. 1 per la stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1.7.2012, nonché dell'Art. 4 commi 1 e 2 del CGS e merita di essere sanzionato tenuto conto delle circostanze emerse nel dibattimento del procedimento. PQM il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui aell'art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento al CU n. 1 per la stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1.7.2012,e la violazione dell'art. art 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta della società ASD GIOVANICASTEISANGIORGIO Commina al Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, sig. TAROCCO Fausto, tre mesi di inibizione da scontarsi in caso di nuovo tesseramento per la FIGC ed alla società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, Euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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