COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BUSTO 81 Camp. Promozione Gir. A Gara del 18-01-2015 tra Maslianico ASD / Busto 81 C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società BUSTO 81 Camp. Promozione Gir. A
Gara del 18-01-2015 tra Maslianico ASD / Busto 81
C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015
La Società ASD BUSTO 81 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato all'allenatore CRUCITTI Paolo la squalifica sino all'1 aprile 2015, affermando che l'allenatore si era limitato a protestare nei confronti dell'arbitro animatamente.
La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il sig. CRUCITTI ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, proferendo nei suoi confronti frasi offensive, senza però venire a contatto con lo stesso.
La gravità del gesto, compiuto, seppur riprovevole giustifica una lieve mitigazione della sanzione comminatagli dal GS.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica comminata all'allenatore sig. CRUCITTI Paolo sino al 15.3.2015, si dispone la restituzione della della relativa tassa se versata.
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