COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS CASTANESE Camp. 1° Categoria Gir. N Gara dell’1.2.2015 tra Quinto Romano / GS Castanese C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GS CASTANESE Camp. 1° Categoria Gir. N
Gara dell’1.2.2015 tra Quinto Romano / GS Castanese
C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015
La società, GS CASTANESE, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha disposto la ripetizione della gara per impraticabilità del terreno di giuoco, lamentando che il terreno messo a disposizione dalla QUINTO ROMANO non fosse stato autorizzato alla disputa dalla gara.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che la gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di giuoco; nulla viene detto in merito alla mancanza di autorizzazioni del campo dal direttore di gara al quale spetta ogni verifica in merito. Si deve quindi ritenere corretta la decisione del Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara, per impraticabilità del terreno di giuoco.
A fronte di ciò, le deduzioni svolte dalla GS CASTANESE nel reclamo costituiscono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio e come tali non possono trovare accoglimento.
Ne consegue che il provvedimento impugnato merita di essere confermato.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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