COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. MENAGGIO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 24-01-2015 tra A. C. Menaggio / A.S.D. Fino Mornasco C.U. n. 29 della Delegazione di Como datato 30-01-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società A.C. MENAGGIO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B
Gara del 24-01-2015 tra A. C. Menaggio / A.S.D. Fino Mornasco
C.U. n. 29 della Delegazione di Como datato 30-01-2015
La Società A. C. MENAGGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato alla società reclamante l’ammenda di €. 500,00 per aver i propri sostenitori tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un giocatore avversario.
La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dagli atti ufficiali di gara risulta in modo inequivoco che l’arbitro ha chiaramente percepito le frasi offensive rivolte dai sostenitori della A.C. Menaggio nei confronti di un giocatore avversario.
Alla luce di ciò, il ricorso non può trovare accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,
RIGETTA
Il ricorso presentato, conferma l’ammenda di €. 500,00 comminata e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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