COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 21.1.2015 a carico di ARISI Andrea Maria, per violazione dell’Art. 1 bis, comma I e dell’Art. 10, comma 2, CGS, per avere sottoscritto una dichiarazione nella quale si attestava di non essere stato tesserato per alcuna Federazione Estera., contrariamente al vero.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 21.1.2015 a carico di
ARISI Andrea Maria, per violazione dell'Art. 1 bis, comma I e dell’Art. 10, comma 2, CGS, per avere sottoscritto una dichiarazione nella quale si attestava di non essere stato tesserato per alcuna Federazione Estera., contrariamente al vero.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che il deferito è comparso all’udienza fissata per il giorno 12.2.2015, sostenendo che si è trattato di un mero errore materiale nel compilare una dichiarazione peraltro nemmeno necessaria al tesseramento, considerato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del sig. ARISI a 4 mesi di squalifica,
Osserva
dai documenti e dagli atti del procedimento, emerge che l’ARISI ha sottoscritto una dichiarazione non vera in relazione al tesseramento presso una federazione straniera, presentandola all’Ufficio Tesseramenti.
Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, CGS.
Trattandosi di un mero errore nella compitazione della dichiarazione, si ritiene comunque equo applicare il minimo delle sanzioni.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
COMMINA
a ARISI Andrea Maria mesi 1 di squalifica.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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