COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ALZANOCENE 1909 srl Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 31-01-2015 tra Villa Valle Brembana / Alzanocene 1909 srl C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ALZANOCENE 1909 srl Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 31-01-2015 tra Villa Valle Brembana / Alzanocene 1909 srl C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015 La Società ALZANOCENE 1909 Srl ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore CAROBBIO Simone la squalifica di 4 giornate, affermando che il giocatore, ammesso e non concesso che abbia effettivamente posato la mano sulla spalla dell'arbitro, non avrebbe compiuto alcun gesto atto a far ruotare il busto dell'arbitro. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal referto arbitrale – il quale si ricorda essere fonte privilegiata di prova - emerge con chiarezza che il calciatore CAROBBIO Simone si rivolgeva in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara, alzando inoltre palesemente le mani al cielo. A seguito di tale condotta, il giocatore avvicinandosi all'arbitro, gli metteva una mano sulla spalla facendogli ruotare il busto. La gravità del gesto compiuto, seppur riprovevole giustifica una lieve mitigazione della sanzione comminatagli dal GS. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore CAROBBIO Simone a 3 giornate, si dispone la restituzione della della relativa tassa se versata.
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