COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 29.01.2015 a carico di: 1. VALERIO BASAGLIA, attualmente calciatore della AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per aver partecipato a due gare del Campionato di Prima Categoria per la AS Rasa Calcio senza essere tesserato; 2. LEONARDO CARADONNA, dirigente all’epoca dei fatti per la società AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per avere, in qualità di accompagnatore ufficiale della squadra AS Rasa Calcio in occasione della gara Rasa Calcio – Arsaghese del 12.10.2014 attestato nella distinta di gara, contrariamente al vero, che il sig. Valerio Basaglia era tesserato per la società AS Rasa Calcio; 3. LUCIANO FRATTINI, dirigente all’epoca dei fatti per la società AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per avere, in qualità di accompagnatore ufficiale della squadra AS Rasa Calcio in occasione della gara Insubria – Rasa Calcio del 19.10.2014 attestato nella distinta di gara, contrariamente al vero, che il sig. Valerio Basaglia era tesserato per la società AS Rasa Calcio 4. la società AS RASA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 29.01.2015 a carico di: 1. VALERIO BASAGLIA, attualmente calciatore della AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per aver partecipato a due gare del Campionato di Prima Categoria per la AS Rasa Calcio senza essere tesserato; 2. LEONARDO CARADONNA, dirigente all’epoca dei fatti per la società AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per avere, in qualità di accompagnatore ufficiale della squadra AS Rasa Calcio in occasione della gara Rasa Calcio – Arsaghese del 12.10.2014 attestato nella distinta di gara, contrariamente al vero, che il sig. Valerio Basaglia era tesserato per la società AS Rasa Calcio; 3. LUCIANO FRATTINI, dirigente all’epoca dei fatti per la società AS Rasa Calcio per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS per avere, in qualità di accompagnatore ufficiale della squadra AS Rasa Calcio in occasione della gara Insubria - Rasa Calcio del 19.10.2014 attestato nella distinta di gara, contrariamente al vero, che il sig. Valerio Basaglia era tesserato per la società AS Rasa Calcio 4. la società AS RASA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale della Lombardia, rilevato che: - alla riunione del 19.02.2015 comparivano il sig. Marchesi Roberto, dirigente della AS Rasa Calcio con delega di firma e l’avv. Indelicato giusta procura rilasciata dai deferiti; - nel corso del giudizio, l’avv. Indelicato ha prodotto la dichiarazione rilasciata dalla ASD Gorla Maggiore volta a provare l’illegittimità della segnalazione pervenuta alla Procura Federale, in relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, sottolineava la buona fede dell’operato della società AS Rasa Calcio, riprovata dal fatto che detto giocatore, durante la Stagione Sportiva 2013/2014 risultava svincolato ex art. 32 bis NOIF, di talché chiedeva l’applicazione del minimo sanzionatorio; - il Rappresentante della Procura concludeva eccependo le deduzioni della difesa dei deferiti, al qualificazione nonché la quantificazione delle sanzioni e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico di VALERIO BASAGLIA 2 gare di squalifica; a carico di LEONARDO CARADONNA e LUCIANO FRATTINI 30 giorni di inibizione; a carico della AS RACA CALCIO due punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. OSSERVA Le circostanze oggetto delle contestazioni indicate nell’atto di deferimento risultano supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che il sig. Valerio Basaglia ha partecipato alla gara Insubria - Rasa Calcio del 19.10.2014, valevole per il Campionato Prima Categoria, mentre nella agra Rasa Calcio – Arsaghese del 12.10.2014 detto calciatore è stato indicato in distinta ma non effettivamente impiegato sul terreno di gioco. A conferma di ciò va indicato il rapporto arbitrale e la distinta della gara Insubria - Rasa Calcio, nella quale risulta indicato il nominativo del sig. Valerio Basaglia con il numero 13 effettivamente entrato al 4’ del secondo tempo ed i documenti ufficiali della gara Rasa Calcio – Arsaghese nella quale risulta indicato il nominativo del sig. Valerio Basaglia con il numero 17, ma non impiegato durante la gara. Entrambe le distinte recano la dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e della loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della società AS Rasa Calcio, firmate, ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, dai dirigenti accompagnatori rispettivamente LUCIANO FRATTINI e LEONARDO CARADONNA. Da tali condotte ne consegue la responsabilità oggettiva della società AS Rasa Calcio ai sensi dell’art. 4 comma 2, in relazione all’operato dei propri tesserati Quanto alle considerazioni verbalizzate dalla difesa dei deferiti, si rileva che le stesse non rilevano ai fini della reprensibilità della condotta descritta, che risulta provata per tabulas dai documenti allegati. Ciò che invece appare rilavante a questo Tribunale, unicamente ai fini della quantificazione della sanzione da comminare, è la mancata partecipazione effettiva del calciatore VALERIO BASAGLIA alla gara Rasa Calcio – Arsaghese del 12.10.2014. Vista la normativa di riferimento, le richieste della Procura ed accertate le responsabilità dei deferiti nei termini sopra espressi, COMMINA a VALERIO BASAGLIA giornate due di squalifica; al sig. LEONARDO CARADONNA e LUCIANO FRATTINI 30 giorni di inibizione; alla AS RASA CALCIO un punto di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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