COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ALZANO CENE Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 31-01-2015 tra Villa d’Almè Valbrembana / Alzano Cene C.U. n. 42 del CRL datato 5-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ALZANO CENE Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 31-01-2015 tra Villa d'Almè Valbrembana / Alzano Cene C.U. n. 42 del CRL datato 5-02-2015 La società ALZANO CENE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente accompagnatore sig. MORELLI Francesco fino al 31.03.2015, lamentando che le frasi riportate sul referto di gara sono state equivocate dal direttore di gara e che l'intento del dirigente accompagnatore era solo quello di chiedere chiarimenti al direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: l'arbitro nel proprio referto è chiaro e preciso nel riportare le richieste avanzate dal sig. MORELLI Francesco al medesimo, ovvero di non riportare sul referto quanto realmente accaduto. Tale comportamento si pone in contrasto con i principi di lealtà e correttezza nell'agire sportivo e giustificano la conferma della decisione del Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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