COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. NORD VOGHERA Camp. Calcio Femminile serie C Gir. A Gara del 01-02-2015 tra Footbaal Milano Ladies / Nord Voghera C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. NORD VOGHERA Camp. Calcio Femminile serie C Gir. A Gara del 01-02-2015 tra Footbaal Milano Ladies / Nord Voghera C.U. n. 42 del CRL datato 05-02-2015 La società G.S.NORD VOGHERA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 500,00 - per introduzione ed uso di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori - nonché € 100,00 - per cori da parte della tifoseria con contenuti volgari e di discriminazione verso le forze dell’ordine - lamentando come la stessa non sia dovuta in considerazione del fatto che alcun materiale pirotecnico è stato introdotto all’interno del campo sportivo, così come i cori offensivi dei sostenitori sarebbero avvenuti al di fuori della struttura.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal rapporto arbitrale – che si ricorda essere fonte primaria di prova - emerge chiaramente ed in modo dettagliato come i sostenitori della società Nord Voghera per tutta la durata della partita abbiano cantato cori con contenuti violenti e discriminatori. Inoltre è emerso come la tifoseria del Nord Voghera abbia esploso più volte petardi e attivato fumogeni che in un occasione costringevano il direttore di gara a sospendere la partita. Tale reiterato e grave comportamento, alla luce di quanto espressamente previsto e sancito dal C.G.S. fa ritenere congrua la sanzione dell’ammenda di € 500,00 - per introduzione ed uso di materiale pirotecnico - oltre ad € 100,00 - per cori con contenuti violenti e discriminatori -comminata dal G.S che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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