COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CACCIATORI CLAUDIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA FORSEMPRONESE/MONTICELLI DEL 25.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 28.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CACCIATORI CLAUDIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA FORSEMPRONESE/MONTICELLI DEL 25.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 106 del 28.1.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CACCIATORI Claudio, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Monticelli 1981, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dei sostenitori e tesserati della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, negando ogni addebito ed, in particolare, asserendo di non avere aggredito alcuno, ma di avere egli “meramente e passivamente subito l’aggressione” fisica di un tesserato della Forsempronese che lo colpì con un calcio ad un fianco. Alla richiesta audizione, il reclamante, assistito dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale numero uno ha ulteriormente confermato quanto esposto nel rapporto di gara ed, in particolare, le gravissime provocazioni subite nell’occasione dal calciatore in questione. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti il reclamante e l’assistente arbitrale, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto calciatore Cacciatori Claudio, tenuto conto delle gravissime ed inqualificabili provocazioni da questi subite, in particolare da parte dei sostenitori locali che, a fine gara, all’uscita dal campo, lo attinsero con numerosi sputi. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore CACCIATORI Claudio e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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