COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 18/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SULEJMANI ISMAIL AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2016 INFLITTA SEGUITO GARA FUTSAL REAL TRADING/OSIMO FIVE DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 18/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SULEJMANI ISMAIL AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2016 INFLITTA SEGUITO GARA FUTSAL REAL TRADING/OSIMO FIVE DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SULEJMANI Ismail, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Futsal Real Trading, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2016, per il comportamento da questi osservato, nel corso dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e, alla notifica del provvedimento di espulsione e dopo il termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. Deduceva il reclamante: - di avere sputato all’indirizzo dell’avversario che lo aveva spinto pericolosamente contro il muro degli spalti e non lo liberava da tale costrizione anche dopo che l’arbitro aveva sanzionato tale condotta fallosa; - di avere colpito con lo sputo, anziché l’avversario al quale era diretto, l’arbitro nel frattempo accorso verso di loro, ma in maniera del tutto involontaria; - di essere stato espulso per questo e non di avere sputato all’arbitro perché espulso per altro motivo; - di avere cercato, a fine gara, di scusarsi con l’arbitro allorché questi faceva rientro negli spogliatoi, senza intenzioni aggressive e/o minacciose, come, invece, da questi erroneamente inteso; - di essersi sentito in dovere di spiegarsi e scusarsi con l’arbitro per gli equivoci prima insorti, cercando di parlargli anche quando questi, a bordo della propria autovettura, stava lasciando l’impianto sportivo, ma senza riuscirvi per il rifiuto dello stesso ufficiale di gara; - di non avere, neppure in tale occasione, tenuto atteggiamenti irriguardosi o rivolto allo stesso minacce. Alla richiesta audizione il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro, confermando ulteriormente i fatti ascritti al reclamante, ha precisato: - di avere espulso il calciatore in questione per avere questi colpito con un pugno alla schiena l’avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco, peraltro prontamente sanzionato; - che il ridetto Sulejmani Ismail, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo guardò e, con gesto volontario ed a lui diretto, gli sputò in faccia; - che, a fine gara, lo stesso calciatore lo attese davanti agli spogliatoi e, trattenuto dai suoi compagni di squadra, lo insultò e lo minacciò reiteratamente; - che al momento di lasciare l’impianto sportivo, sempre lo stesso calciatore, percorrendo la stradina in senso opposto a quello di uscita, sterzò verso la sua autovettura, ma egli lo evitò avvicinandosi ancor più all’auto che lo precedeva; - che al semaforo, dopo circa venti metri, il Sulejmani, che facendo inversione di marcia lo aveva seguito e raggiunto, sceso dall’auto gli bussò al finestrino minacciandolo ancora. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, siccome infondato, non possa essere accolto. La tesi difensiva del reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione degli accadimenti da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo: - di avere espulso il calciatore in questione per avere questi colpito con un pugno alla schiena l’avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco, peraltro prontamente sanzionato; - che il ridetto Sulejmani Ismail, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo guardò e, con gesto volontario ed a lui inequivocabilmente diretto, gli sputò in faccia; - che, a fine gara, lo stesso calciatore lo attese davanti agli spogliatoi e, trattenuto dai suoi compagni di squadra, lo insultò e lo minacciò; - che al momento di lasciare l’impianto sportivo, sempre lo stesso calciatore, percorrendo la stradina in senso opposto a quello di uscita, sterzò verso la sua autovettura, ma egli lo evitò avvicinandosi ancor più all’auto che lo precedeva; - che al semaforo, dopo circa venti metri, il Sulejmani, che facendo inversione di marcia lo aveva seguito e raggiunto, sceso dall’auto gli bussò al finestrino minacciandolo ancora. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la squalifica inflittagli dal primo Giudice; detta sanzione deve ritenersi adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale e che ha, sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo. Il reclamo, per le ragioni suesposte, va quindi respinto. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore SULEJMANI Ismail ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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