COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARCO PETRIOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 MAGGIO 2015 APPLICATA AL PRESIDENTE LISERI FABIO SEGUITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/FALERONE SOCIALE CLUB DEL 7.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 51 dell’11.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN MARCO PETRIOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 MAGGIO 2015 APPLICATA AL PRESIDENTE LISERI FABIO SEGUITO GARA SAN MARCO PETRIOLO/FALERONE SOCIALE CLUB DEL 7.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 51 dell’11.2.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. LISERI Fabio, presidente dell’A.S.D. San Marco Petriolo, la sanzione dell’inibizione fino al 31 maggio 2015 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Marco Petriolo chiedendo la riduzione della sanzione applicata al proprio Presidente, in quanto questi entrò nello spogliatoio riservato all’arbitro - la cui porta era aperta - dopo che la gara era terminata da almeno quindici minuti ed al solo scopo di fornire chiarimenti in ordine alla richiesta della Forza pubblica della quale il direttore di gara chiedeva copia nonostante fossero presenti due Carabinieri; nell’occasione, poiché vi erano dei dirigenti della squadra ospite che chiedevano all’arbitro di non menzionare un’espulsione, anche il Liseri chiese la stessa cosa per un suo calciatore. Sempre a dire della reclamante, il Presidente sanzionato poi rivolse anche qualche parola fuori luogo all’arbitro, ma solo perché questi, nonostante la presenza fisica delle Forze dell’Ordine, continuava ad affermare che per lui non vi era la richiesta della Forza pubblica e che, per questo, la società sarebbe incorsa in una sanzione. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Liseri Fabio, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. San Marco Petriolo e, per l’effetto, riduce l’inibizione applicata al presidente LISERI Fabio al 15 aprile 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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