COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. FORCESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIRTUS AMANDOLA/FORCESE DEL 31.1.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 57 del 6.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO POL. FORCESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIRTUS AMANDOLA/FORCESE DEL 31.1.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 57 del 6.2.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Pol. Forcese la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società sanzionata chiedendo la riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva alla luce di quanto effettivamente accaduto e tenuto conto delle negligenze dei dirigenti locali, i quali lasciarono aperta la porta di accesso agli spogliatoi, consentendo così ad un estraneo - e non due - di potervi liberamente entrare; questi peraltro rimase sempre a debita distanza dall’arbitro, anche per il pronto intervento di un dirigente e dell’allenatore della Forcese e di alcuni dirigenti locali, inizialmente non presenti.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.
Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto dalla Pol. Forcese e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo
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