COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 7.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 67 dell’11.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 7.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 67 dell’11.2.2015)
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di avere deciso di non dare inizio all’incontro poiché, nonostante il terreno di giuoco fosse praticabile, non erano state segnate le linee perimetrali ed interne del campo e i dirigenti della squadra ospitante, dallo stesso invitati ad attivarsi in tal senso, gli risposero che non avevano la calce.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il competente Giudice sportivo, ritenuta la società ospitante responsabile della mancata effettuazione dell’incontro, applicava alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Torre chiedendone l’annullamento, con conseguente recupero della gara non disputata.
Deduceva la reclamante che:
- nei giorni tra il 5 ed il 7 febbraio, a causa delle abbondanti piogge, il proprio campo di giuoco appariva assolutamente impraticabile;
- la società Frontino rifiutò ogni soluzione alternativa prospettata, quale quella di giocare in un altro campo o in altra data;
- l’arbitro comunicò che avrebbe motivato la mancata disputa della gara con l’assenza della segnatura del campo e, dopo avere chiesto le distinte di gara delle due squadre ed avere effettuato il riconoscimento di rito, se ne andò subito senza null’altro, in particolare senza chiedere la segnatura del campo ed assegnare un termine per provvedervi.
Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato quanto riferito nel proprio rapporto di gara, precisando che:
- al suo arrivo il campo non era segnato e non vi erano le bandierine d’angolo;
- a sua specifica richiesta, i dirigenti locali gli dissero che non volevano giocare perché il terreno si sarebbe rovinato per diversi mesi;
- fatto il sopralluogo, il campo era, a suo giudizio, praticabile;
- alla sua richiesta di segnare il campo per giocare, il dirigente Spadoni Adamo gli rispose che non erano pronti a farlo;
- comunicò alle squadre di non poter dare inizio alla gara per la mancata segnatura del campo.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentiti l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che a norma dell’art. 60 delle NOIF il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara, investendo esso un accertamento tecnico la cui valutazione è sottratta al controllo degli Organi di giustizia sportiva;
• ritenuto, alla luce di quanto refertato e qui confermato dall’arbitro, che la responsabilità per la mancata effettuazione della gara - giusta la decisione nr. 1 della FIGC annessa alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio secondo la quale le Società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco - debba ricadere sulla società reclamante e che, di conseguenza, alla stessa debba applicarsi la sanzione prevista, per tale evenienza, dall’art. 17 del Cgs;
• ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Torre ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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