COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GHERGHI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLEMARINO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE GHERGHI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLEMARINO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GHERGHI Luca, asseritamente tesserato a favore della Pol. Collemarino, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2015 per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento dallo stesso successivamente osservato nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, respingendo ogni addebito, deducendo i suoi buoni precedenti e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata. Assumeva il reclamante che il lieve contatto con l’arbitro, consistito nell’appoggiargli leggermente le mani sul petto, fu del tutto casuale ed involontario, provocato dalle spinte dei calciatori che avevano formato un capannello attorno all’ufficiale di gara, allorché, nella sua qualità di capitano della squadra, gli stava chiedendo spiegazioni; negava, invece, di avere mai colpito, in ogni modo, il direttore di gara, in particolare con una manata, come dallo stesso asserito. A sostegno della propria versione dei fatti, il reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo un calciatore della squadra avversaria resosi disponibile. Alla richiesta audizione il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che dopo avere espulso il Gherghi per doppia ammonizione, si formò un capannello di calciatori che protestavano nei suoi confronti e due di questi furono pure espulsi; in tale frangente il medesimo Gherghi gli diede una spinta alla nuca che lo fece oscillare in avanti: il gesto fu compiuto senza cattiveria e non gli provocò alcun dolore. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante; • ritenuto che la condotta osservata dal calciatore in questione, pur censurabile, fu tuttavia priva di effettivi contenuti e/o intenti di violenza e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto, altresì, che nella fattispecie il reclamante rivestiva la qualità di capitano e che, in tale veste, a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la sua maggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore GHERGHI Luca e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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