COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ORCIANI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLEMARINO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ORCIANI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLEMARINO DEL 31.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore ORCIANI Mattia, asseritamente tesserato a favore della Pol. Collemarino, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti come accaduti. Ammetteva il reclamante di avere colpito l’arbitro al fondo schiena - peraltro non con il ginocchio ma con la coscia - ma in maniera del tutto involontaria, poiché spinto da dietro dai propri compagni che, con lui, stavano protestando nei confronti dello stesso ufficiale di gara, senza però mai insultarlo e senza l’intenzione di compiere atti di violenza. Alla richiesta audizione il reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, precisando che questi, in occasione di un capannello di calciatori formatosi attorno a lui, lo colpì da dietro con una ginocchiata al fondo schiena: il gesto fu intenzionale, non causato da alcuno e gli provocò momentaneo dolore; a seguito di tale fatto, decise di sospendere definitivamente la gara. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Orciani in ordine ai fatti ascrittigli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti dell’arbitro dal tesserato sanzionato, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dall’Orciani nei confronti dell’arbitro, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto conto altresì che a seguito di tale fatto l’arbitro sospese definitivamente la gara de quo;P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore ORCIANI Mattia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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